Ricusazione immediata prima della discussione e sospensione obbligatoria termini cautelari (Cass. pen. Sez. 2 n. 10432 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricusazione presentata dal difensore “immediatamente prima” della fase decisionale, quando all’organo giudicante non residui altra attività che la deliberazione finale, determina la sospensione ex lege del processo ai sensi dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. In tale ipotesi, il giudice non dispone di alcun potere delibativo sulla fondatezza dell’istanza. Ne consegue l’obbligatoria applicazione dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare, che può essere disposta anche nel corso dell’udienza preliminare, purché la richiesta sia avanzata dopo la fase di costituzione delle parti (art. 420 cod. proc. pen.) e immediatamente prima della discussione (art. 421 cod. proc. pen.).
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato, ai sensi dell’art. 304, comma 4, cod. proc. pen., a seguito dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione presentata dalla difesa all’udienza del 30 settembre 2025.
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli rigettava l’appello proposto dall’indagato avverso tale ordinanza. La difesa ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che il giudice avrebbe dovuto consentire alle parti di interloquire sulle questioni preliminari e che la sospensione sarebbe illegittima non essendo intervenuta “immediatamente prima” della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso infondato, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite “Conti” (n. 31421 del 26/06/2002), secondo cui il presupposto per la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione a un’istanza di ricusazione è la sospensione del processo. Tale sospensione è facoltativa se l’istanza è proposta durante lo svolgimento del procedimento, mentre è obbligatoria quando la dichiarazione di ricusazione interviene in stretta coincidenza temporale con la pronuncia della decisione, convertendosi di fatto in una mera istanza di rinvio o sospensione, con conseguente operatività dell’art. 304 cod. proc. pen.
La Corte osserva come tale principio sia stato esteso all’udienza preliminare dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 39859 del 2005; Sez. 5, n. 40086 del 2009), affermando che la ricusazione presentata all’esito dell’udienza, quando l’unica attività residua è la decisione, determina la sospensione dei termini di custodia cautelare. Nel caso di specie, gli ermellini evidenziano la distinzione tra la fase di costituzione delle parti e quella della discussione.
Pur riconoscendo che l’udienza preliminare ha uno svolgimento ontologicamente contratto rispetto al dibattimento, tanto da escludere l’obbligo per il giudice di decidere anticipatamente le questioni preliminari, la Corte reputa innegabile la progressione tra la fase disciplinata dall’art. 420 cod. proc. pen. e quella di cui all’art. 421 cod. proc. pen. Tale scansione legittima la conclusione che la sospensione dei termini di custodia sia una conseguenza obbligatoria solo quando la ricusazione sia presentata dopo la costituzione delle parti, immediatamente prima della discussione.
Nel caso esaminato, all’udienza del 16 settembre 2025 il giudice aveva accertato la regolare costituzione delle parti e rinviato l’udienza del 30 settembre “solo per la discussione”, udienza nella quale era stata avanzata e accolta l’istanza di ricusazione. Si versa, pertanto, esattamente nell’ipotesi in cui l’istanza è stata proposta “immediatamente prima” della discussione, rendendo legittima l’obbligatoria sospensione del processo e, di conseguenza, dei termini di custodia cautelare. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario.
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Nota della Redazione
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