Autosufficienza del ricorso per cassazione e onere di indicazione dei documenti (Cass. civ. Sez. III n. 1234 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’omesso esame di atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ove il ricorrente non ne trascriva il contenuto o non lo riassuma in modo esaustivo, non indichi la fase processuale di produzione e non ne precisi la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte. L’onere di autosufficienza impedisce alla Corte di ricercare d’ufficio gli elementi di fatto su cui si fonda la censura, poiché solo la puntuale indicazione consente di valutarne la rilevanza e la decisività. La doglianza che si traduca in una richiesta di rivalutazione dell’accertamento di fatto, o che lamenti la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non è più proponibile dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo denunciabile la sola anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Il fallimento di una società conveniva in giudizio una donna, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per aver intestato a sé immobili in realtà riferibili all’ex marito, acquistati o ristrutturati con denaro proveniente da delitti di bancarotta. In sede penale la donna era stata condannata per riciclaggio, con riconoscimento del risarcimento in favore del fallimento quale parte civile.

Il Tribunale di Roma condannava la convenuta al pagamento di una somma superiore a seicentomila euro, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame, riduceva la condanna a poco meno di cinquecentomila euro. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; resisteva il fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, censuravano la violazione dell’art. 651 cod. proc. pen. e dell’art. 2043 cod. civ.: la ricorrente sosteneva che i successivi processi penali avessero escluso la distrazione della somma impiegata per la realizzazione dei villini, ridimensionando le condotte delittuose.

La Corte ha dichiarato inammissibili tali motivi per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve trascriverne il contenuto o riassumerlo esaustivamente, indicare la fase processuale di produzione e precisare la collocazione nel fascicolo con la relativa indicizzazione. La ricorrente non ha assolto nessuno di questi oneri, limitandosi a una sintesi della vicenda penale.

Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità (tra le altre, Sez. 6-3 n. 19048 del 2016, Sez. 5 n. 14784 del 2015, Sez. U n. 16887 del 2013) e, da ultimo, le Sezioni Unite n. 34469 del 2019, che hanno ribadito l’inammissibilità delle censure fondate su atti del merito richiamati senza riproduzione e senza puntuali indicazioni. Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assumono ignorati.

Il terzo motivo, relativo alla decorrenza di interessi e rivalutazione, è parimenti inammissibile. Sotto un primo profilo si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è stata interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sez. U n. 8053 del 2014, Sez. 3 n. 23940 del 2017).

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre: la Corte territoriale ha individuato la decorrenza al 1° gennaio 2006 con motivazione logica, in ragione dell’inizio dei lavori e della verosimile corresponsione di acconti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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