Ultrapetizione per condanna non richiesta in appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 7170 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Constituisce ultrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., la riforma in appello di un capo della sentenza di primo grado basata su un motivo di gravame che non abbia specificamente contestato la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma si sia limitato a lamentare la condanna in favore di entità soggettive indeterminate. La contestazione della titolarità del rapporto, pur potendo essere sollevata anche in appello, deve essere effettivamente proposta con l’atto di gravame. In sede di legittimità, ove si denuncino errores in procedendo, la Corte è giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente l’atto di appello per verificare l’effettiva portata dei motivi. La cassazione per ultrapetizione determina la caducazione automatica della statuizione sulle spese, ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni agricoli, danneggiati dall’esondazione di un corso d’acqua, convenivano in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni e la condanna all’esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica. Il giudice di primo grado accoglieva le domande, condannando l’ente al risarcimento e ad un facere specifico. La Corte d’appello, investita del gravame, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla condanna al facere e riformava la sentenza in senso peggiorativo per alcuni appellati, rigettandone le domande per carenza di prova della titolarità dei terreni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si contestava la declinatoria di giurisdizione, rilevando l’aspecificità della censura rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva fondato la propria decisione sul divieto di condanna della pubblica amministrazione ad un facere ex art. 2 del r.d. n. 523/1904, non già sui poteri del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Parimenti inammissibile è stata ritenuta la doglianza sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per genericità e per contrasto con i limiti di denunciabilità in cassazione della violazione della regola del prudente apprezzamento. Quanto alla perizia di parte prodotta solo in appello, la Corte ne ha escluso l’utilizzabilità, difettando la finalità di confutazione delle risultanze della CTU che sola ne avrebbe consentito l’ingresso, trattandosi piuttosto di attività volta a colmare un originario gap di allegazione e prova.
Con riferimento ai motivi accolti, la Corte ha rilevato come l’atto di appello della Regione si fosse limitato a contestare la condanna pronunciata in favore di entità soggettive indeterminate (“Eredi Roca”, “Eredi Festa”), chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo. Nessuna censura era stata invece specificamente mossa in ordine all’effettiva titolarità delle particelle in capo ai singoli attori, circostanza mai prima messa in discussione. L’accoglimento di tale profilo da parte del giudice d’appello ha pertanto integrato una pronuncia ultrapetita, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata.
La cassazione con rinvio è stata limitata al rapporto processuale tra i ricorrenti risultati vittoriosi e la Regione, con assorbimento del motivo sulle spese al riguardo. Per le altre parti, la decisione d’appello è divenuta definitiva e le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, tenuto conto dell’alterno esito del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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