L’omesso esame di fonti di prova non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 5961 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non consiste nella omessa valutazione di fonti di prova. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. La valutazione della prova e la scelta degli elementi ritenuti concludenti costituiscono questioni di fatto, escluse dal perimetro del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Nel 2009 un danneggiato convenne in giudizio la società di distribuzione elettrica, chiedendo il risarcimento dei danni subiti al muro di cinta della propria proprietà a causa del crollo di un palo della rete elettrica. Il Tribunale rigettò la domanda per mancanza di prova della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile. La Corte d’appello, pur riconoscendo la legittimazione ad agire in qualità di possessore, rigettò il gravame ritenendo non provata la lesione del possesso e la sussistenza di un danno effettivo. Avverso tale sentenza il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, partendo dal secondo, relativo alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse deciso senza disporre le ricerche del fascicolo, la cui mancanza era imputabile alla struttura giudiziaria. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività: il giudice d’appello aveva infatti dichiarato gli atti in tale fascicolo contenuti irrilevanti ai fini del decidere. La mancata acquisizione non aveva quindi inciso sull’esito della lite.
Quanto al primo motivo, il ricorrente prospettava il vizio di omesso esame di fatti decisivi, individuandoli in alcune circostanze probatorie: l’invio di preventivi per la ricostruzione del muro, un presunto pagamento per i lavori e la conferma testimoniale di tale pagamento. La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente basata sulla doppia conforme, rilevando che le due sentenze di merito si fondavano su rationes decidendi differenti: il primo giudice sul difetto di legittimazione, il secondo sulla mancanza di prova del danno.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, pur senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, il fatto storico del danno era stato preso in esame e ritenuto indimostrato. La valutazione sulla completezza e concludenza dell’istruttoria è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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