Mutamento del rito e termini ex art. 190 cod. proc. civ.: nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 12407 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del giudice di merito di adottare un procedimento decisorio, anziché un altro, è revocabile senza limiti solo sino al momento iniziale del procedimento prescelto; nell’ipotesi di cui all’art. 281-sexies cod. proc. civ., tale momento coincide con l’inizio della discussione orale. Ove il giudice, dopo l’inizio della discussione, opti per il rito ordinario, è tenuto a osservarne le regole e, in particolare, a concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previsti dall’art. 190 cod. proc. civ.. La decisione della causa senza l’assegnazione o senza l’attesa dei termini per le difese conclusive determina la nullità della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio, senza che la parte sia onerata di dimostrare il pregiudizio subito.
Il Fatto
Il notaio convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva trascrizione di un contratto di compravendita, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, veniva condannato al pagamento di una somma di denaro. Proposta impugnazione, la corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile la presunzione di conoscenza della notifica eseguita tramite posta elettronica certificata. Il notaio ricorreva per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento, nonché l’erronea applicazione dei principi in materia di notifiche telematiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il notaio censurava la sentenza per avere la corte territoriale abbandonato il rito speciale di cui all’art. 281-sexies cod. proc. civ., dopo l’inizio della discussione orale, senza poi concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
La Suprema Corte rammenta che la scelta tra i diversi riti decisori rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma tale opzione è revocabile senza limiti solo fino al momento iniziale del procedimento prescelto. Nel caso del rito ex art. 281-sexies cod. proc. civ., tale momento coincide con l’inizio della discussione orale. Una volta iniziata la discussione, il giudice non può più mutare il rito senza osservare le regole del nuovo procedimento, ivi compresa la concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie.
La Corte precisa che la mancata concessione di tali termini, a prescindere dalla deduzione di uno specifico pregiudizio, determina di per sé la nullità della sentenza. Tale nullità deriva dall’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere compiutamente il diritto di difesa, il cui esercizio non è limitato alla fase introduttiva ma deve realizzarsi in piena effettività per l’intero svolgimento del processo.
La Corte di cassazione, nell’accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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