Correzione errore materiale esclusa sulle spese del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 27642 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. non è emendabile il provvedimento che abbia omesso di condannare la parte resistente alle spese del giudizio di legittimità, perché una simile omissione non integra una mera divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica. Quando la causa è rimessa al giudice del rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione, spetta a quel giudice provvedere sulle spese di legittimità secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, potendo pervenire alla compensazione o alla condanna della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. Nel procedimento di correzione, di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere su un assetto di interessi in situazione di contrasto, non è configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e non può procedersi alla liquidazione delle spese.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Varese aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Con ordinanza n. 11392/2025 la Corte aveva accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Giudice di pace in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

Il ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale, assumendo che l’Amministrazione intimata, in quanto soccombente, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione e che l’omessa specifica indicazione di tale condanna integrasse un errore emendabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale: esso si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, concretandosi in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. n. 17977/2005). Su questa base esclude che la specie presenti i connotati dell’istituto.

Il Collegio richiama poi il principio secondo cui, quando la causa è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, è quel giudice a provvedere sulle spese di cassazione, applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi e al loro risultato. Il giudice del rinvio può quindi giungere a una compensazione, totale o parziale, o persino condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte (Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 20289/2015).

Ne deriva che, nel caso di accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, la decisione sull’individuazione della parte tenuta a sopportarle e sulla loro liquidazione è rimessa al giudice del rinvio, all’esito del giudizio di sua competenza e tenuto conto dell’esito globale. L’omessa condanna in questa sede non è dunque frutto di una svista, ma coerente con il riparto di competenze: non ricorre alcun errore materiale.

Sul governo delle spese del procedimento di correzione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 29432/2024: il procedimento ex artt. 287, 288 e 391 bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento. In esso non è configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure se la parte non richiedente si opponga all’istanza: nulla va quindi disposto sulle spese. L’istanza è rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *