Continuazione in executivis: insufficiente la mera ripetizione delle condotte (Cass. pen. Sez. VII n. 4888 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, esige una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la dimostrazione che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici suddetti se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea, né è ammissibile la richiesta di una rivalutazione degli stessi elementi già vagliati dal giudice dell’esecuzione con motivazione sufficiente, logica e non apparente. Pertanto il ricorso che opponga alla distanza temporale e territoriale dei delitti una mera affermazione di contiguità fondata sulla loro ripetizione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di furto e di truffa giudicati con sei diverse sentenze. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto assenti gli indici sintomatici di una programmazione unitaria originaria, rilevando la forte distanza temporale tra i delitti, commessi tra il 2006 e il 2013 a una distanza media di oltre un anno l’uno dall’altro, in località disparate e con modalità esecutive diverse. Ha inoltre osservato che l’istante non aveva indicato alcun altro indice dell’asserita unicità di disegno criminoso, distinta dalla mera inclinazione a delinquere e dalla scelta di una vita delinquenziale. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l’evidente omogeneità dei delitti, la loro continuità temporale e l’identità del contesto territoriale, individuato nel Nord Italia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. L’ordinanza impugnata, si legge, ha ampiamente motivato l’insussistenza di una unicità di disegno criminoso in presenza di reati, benché sostanzialmente omogenei, distanti nel tempo oltre sei anni tra il primo e l’ultimo e sempre alcuni mesi l’uno dall’altro. Tale distanza rende incredibile che, nel compiere il primo delitto, il ricorrente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva commissione di reati analoghi da compiersi a distanza di anni.
Il Collegio ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, necessita di una approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e la circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. In particolare è stato richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, secondo cui non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nella specie, il ricorrente non si è confrontato con l’ordinanza in ordine alla rilevanza della forte distanza temporale e territoriale dei vari reati, opponendovi una non condivisibile affermazione di contiguità basata solo sulla ripetizione delle condotte e sulla loro localizzazione nelle regioni del Nord Italia. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice dell’esecuzione fosse sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, e conforme al grado di motivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464).
Il ricorrente ha quindi chiesto a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell’esecuzione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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