Dichiarazioni della persona offesa e travisamento della prova in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26901 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, purché siano sottoposte a una verifica di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca più penetrante e rigorosa rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di qualsiasi testimone, e sempre che la motivazione sia idonea. Il travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omessa valutazione di una prova decisiva, è deducibile in cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado; nel caso di doppia conforme il limite del devolutum non è superabile con recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice d’appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., con sentenza della Corte di appello che ha confermato la decisione di primo grado. Propone ricorso per cassazione, censurando l’attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti, oltre al vizio del travisamento della prova.
La difesa deposita memoria a sostegno delle doglianze. La parte civile, dal canto suo, si limita a depositare una conclusionale con richiesta di liquidazione delle spese, senza intervento in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che contestano l’attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è giudicato conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della condanna, previa una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di qualsiasi testimone, corredata da idonea motivazione sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto (Sez. 2 n. 43278 del 24/09/2015).
Nel caso concreto la verifica di attendibilità è stata operata con valutazione conforme, con specifico riferimento ad alcuni aspetti del racconto e ai riscontri emersi, tutti adeguatamente esposti nella pronuncia di secondo grado.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che il travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto in cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado; nel caso di doppia conforme non può essere superato il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009; Sez. 2 n. 47035 del 03/10/2013; Sez. 4 n. 4060 del 12/12/2013).
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nessuna liquidazione spetta alla parte civile, che ha depositato una conclusionale priva di argomenti idonei a disattendere i motivi di ricorso. La Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023, secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che non sia intervenuta in pubblica udienza, essendosi limitata a depositare in cancelleria richiesta di condanna con nota spese. La richiesta di liquidazione è quindi rigettata.
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Nota della Redazione
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