Associazione per narcotraffico: il rifornimento abituale non prova l’affiliazione (Cass. pen. Sez. VI n. 2368 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, l’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere stabile dell’accordo criminoso, cioè nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità indeterminata di reati. Non integra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 il solo fatto che gli stessi soggetti commettano frequentemente reati nei ruoli contrapposti di acquirente e venditore, occorrendo che la reiterazione si collochi nell’esecuzione di un programma comune. L’affermazione secondo cui chiunque operi nel settore degli stupefacenti in una data zona sarebbe per ciò solo affiliato al gruppo che vi detiene il monopolio è priva di valore probatorio, se non sorretta da ulteriori elementi che dimostrino la condivisione del programma criminale. Il provvedimento cautelare che fondi la gravità indiziaria su tale sola congettura è annullato, con necessaria rivalutazione delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. per i reati di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico e di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il Tribunale del riesame, investito della richiesta, confermava il provvedimento genetico.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancanza di autonoma motivazione dell’ordinanza genetica, frutto di operazioni di copia-incolla dell’istanza del pubblico ministero; l’insussistenza dell’associazione per difetto della prova dell’affectio societatis; l’errata valutazione delle condotte di spaccio; l’attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente sosteneva di essersi limitato ad acquistare stupefacente presso un sodale per uso personale, senza alcun stabile inserimento nel gruppo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha anzitutto dichiarato generico il primo motivo. Ha ricordato che chi denuncia in cassazione l’omessa valutazione autonoma degli indizi o delle esigenze cautelari deve indicare gli specifici aspetti della motivazione che, se adeguatamente apprezzati, avrebbero condotto a conclusioni diverse, non potendosi limitare a un’analisi meramente formale del provvedimento. Il motivo in esame non recava alcuna indicazione di tal genere.
Anche il motivo relativo alla responsabilità per lo spaccio è stato giudicato infondato. Il Tribunale aveva esposto in modo dettagliato il prolungato rapporto di cessione tra il ricorrente e il fornitore, valorizzando le intercettazioni e il monitoraggio video degli accessi. Le discrasie orarie segnalate dal ricorrente non inficiavano la logicità complessiva della ricostruzione e avrebbero richiesto un apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità. Parimenti logica la motivazione che escludeva l’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
È invece fondato il motivo sull’associazione. La Corte censura l’affermazione di carattere generale del Tribunale, secondo cui non esisterebbe narcotraffico in zona collocabile fuori dal sistema dell’associazione contestata, con la conseguenza che tutti gli operatori del settore sarebbero associati. Si tratta, osserva la Sezione, della mera valorizzazione di generici giudizi di collaboratori, priva di valore probatorio in sé: la stessa ordinanza contraddice la tesi, laddove afferma che chi opera fuori dal sistema subisce atti ritorsivi. Il rifornirsi attraverso un dato canale di fornitura non prova di per sé la condivisione di un programma criminale.
Quanto alla posizione specifica del ricorrente, il provvedimento si limita a una congettura: dagli acquisti abituali presso il fornitore non può desumersi lo stabile asservimento del singolo alle esigenze dell’organizzazione. Mancano del tutto indizi del rapporto con il gruppo in quanto tale e dell’impegno reciproco a contrattare, senza il quale non è configurabile un programma comune di reiterazione indeterminata di reati. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 28252 del 2017, secondo cui il carattere stabile dell’accordo e il reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati costituiscono l’elemento distintivo del reato associativo.
Accolto il motivo sull’associazione, la Corte ha ritenuto assorbito e fondato anche quello sulle esigenze cautelari, dovendo queste essere rivalutate all’esito del giudizio di rinvio. Ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.