Distanze legali inderogabili sui piani in sopraelevazione in lotto non intercluso (C.G.A.R.S. n. 67 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distanza inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate contrapposte, prevista dall’art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968, deve essere rispettata da tutte le costruzioni realizzate successivamente all’entrata in vigore della normativa statale, valutandosi la distanza anche con riferimento alla proiezione verticale delle pareti. La preesistenza di un edificio anteriore al 1968 non consente alcuna deroga per i piani realizzati in sopraelevazione, né trova applicazione l’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone il rispetto del volume preesistente e non un intervento ampliativo. Le prassi amministrative comunali non hanno valore normativo e non possono derogare a norme statali. La qualificazione di lotto intercluso presuppone un’area non edificata in contesto integralmente edificato e non può dipendere dalla scelta del privato di demolire il fabbricato per aggirare la disciplina urbanistica.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti avverso due permessi di costruire rilasciati dal Comune di Taormina, relativi alla demolizione di un fabbricato a un piano e alla realizzazione di un nuovo edificio a tre elevazioni. Il giudice di primo grado ha ritenuto violate le distanze legali rispetto alla parete finestrata di un istituto scolastico frontistante, la normativa sui parcheggi e le disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’appellante ha contestato la qualificazione della propria area come non interclusa e l’applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sostenendo l’insussistenza del presupposto fattuale delle due pareti contrapposte, poiché l’edificio scolastico si trova a quota inferiore. Il Comune non si è costituito in entrambi i gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., i cui esiti ha però ritenuto non condivisibili in diritto. I verificatori avevano qualificato come ristrutturazione gli interventi al piano terra e come nuova costruzione i due piani in sopraelevazione, ritenendo comunque rispettate le distanze in virtù della preesistenza dell’edificio e della prassi comunale sui lotti interclusi.
La Corte ha ribadito che il compito della verificazione è la ricostruzione dei fatti, mentre la qualificazione giuridica e l’individuazione delle norme applicabili restano di esclusiva competenza del giudice. Dalla verificazione emerge un dato inconfutabile: la distanza tra i nuovi piani e la scuola è di circa 4,40-4,60 metri, inferiore al limite di dieci metri.
Il Collegio ha escluso che la preesistenza di una costruzione anteriore al 1967 consenta deroghe alle distanze per le nuove costruzioni in sopraelevazione, richiamando il carattere inderogabile della disciplina statale. Ha inoltre negato l’applicabilità dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, riferito alla ristrutturazione con rispetto del volume preesistente, nel caso di un intervento ampliativo con due piani aggiunti.
Quanto al lotto intercluso, la Corte ha richiamato Cons. Stato, Sez. II, n. 5303 del 2024, che ne subordina la configurabilità all’esistenza di un’area non edificata, in zona integralmente edificata, dotata di opere di urbanizzazione e con progetto conforme al piano regolatore. Nel caso di specie l’area risulta edificata e la qualificazione non può dipendere dalla demolizione operata dal privato. Le prassi amministrative invocate, infine, non hanno valore normativo e non possono derogare a norme di legge statale. L’appello è stato respinto.
Nota della Redazione
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