Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1589 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al personale docente il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Accertata la persistente inottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, fissando un termine per provvedere e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta. La mancata contestazione dell’inadempimento e il pagamento delle sole spese di lite non escludono l’accoglimento del ricorso, che resta limitato alla sorte capitale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava l’Amministrazione a riconoscere in loro favore il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di somme variabili sulla carta in relazione a più anni scolastici. Il titolo è stato notificato in data 04.09.2023.

Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro dell’ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. e verificando la sussistenza dei presupposti del rito. Il titolo azionato è rappresentato dalla sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, della quale è stata attestata la conformità all’originale.

Il Collegio rileva che la pretesa dei ricorrenti risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo, ma ha documentato soltanto l’avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da ottemperare.

Tale circostanza non è sufficiente a escludere l’accoglimento. Il Tribunale ordina infatti all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, ma solo per la sorte capitale, proprio perché le spese risultano già corrisposte. Il termine per provvedere è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente responsabile della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, o in un funzionario delegato. Il Commissario provvederà, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a sua cura, ad adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *