Autotutela tributaria e doppia imposizione: onere di allegazione in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8964 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il ricorrente che denunci la violazione del divieto di doppia imposizione per essere stato emesso un secondo avviso di accertamento senza previo annullamento del primo, non può limitarsi a richiamare stralci dei propri scritti difensivi o della sentenza di merito, ma deve allegare gli atti processuali e i documenti posti a fondamento della censura, con indicazione della sede in cui sono stati prodotti. Il rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone, anche per i vizi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la specificazione degli elementi fattuali condizionanti l’operatività della norma asseritamente violata. È pertanto inammissibile la censura che contesti in modo apodittico l’accertamento del giudice di merito, risolvendosi in una richiesta di riesame nel merito.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava dinanzi alla giurisdizione tributaria un avviso di accertamento ICI relativo a una annualità precedente, emesso dal Comune ove era situata l’area edificabile oggetto di imposizione. La società deduceva che l’ente impositore aveva emesso un secondo avviso con identica pretesa tributaria senza aver previamente annullato il precedente, e contestava la stima del valore venale dell’area.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’esercizio dell’autotutela sostitutiva e corretta la determinazione del valore alla luce dei criteri dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 67 d.P.R. 600/1973, assumendo che il Comune, prima di emettere il secondo avviso, non avesse annullato il primo, così violando il divieto di doppia imposizione in dipendenza del medesimo presupposto. La Corte osserva che la censura sollecita un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità e, soprattutto, viola il principio di autosufficienza: la ricorrente non allega tutti gli elementi dai quali desumere la fondatezza della contestazione, limitandosi a richiamare stralci dei propri scritti e della sentenza della C.T.P.
Il Collegio rileva che la sentenza invocata non conforta affatto la tesi della ricorrente, giacché le statuizioni in essa contenute si limitano a dichiarare la cessazione della materia del contendere e a statuire su un avviso già ritirato. Il primo motivo è dunque privo di fondamento.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, sostenendo che la stima del valore venale avrebbe dovuto tener conto degli ulteriori oneri di urbanizzazione e di bonifica. La Corte richiama il principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione, ricordando come i fatti allegati da una parte possano considerarsi pacifici solo in presenza di condotte processuali della controparte logicamente incompatibili con il disconoscimento.
Sul punto il Collegio cita la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la prescrizione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, esigendo che siano indicati gli atti e i documenti su cui la censura si fonda e la sede della loro produzione a pena di improcedibilità. La ricorrente, invece, si è limitata a riprodurre stralci, precludendo alla Corte di apprezzare la concludenza delle censure.
La Corte rileva altresì che, a fronte di un accertamento di fatto del giudice di appello fondato su criteri legali, le censure della contribuente si risolvono nella inammissibile richiesta di riesame nel merito, contrapponendo differenti valutazioni del bene. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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