Conto corrente bancario: prova del contratto e degli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 9727 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, ma può assolvere tale onere anche al di fuori dei limiti probatori propri dei contratti, poiché la dazione senza causa può essere dedotta come fatto materiale e non come esecuzione di uno specifico rapporto negoziale. La mancata produzione dei contratti di conto corrente non impedisce, di per sé, l’accoglimento della domanda: i rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 potevano concludersi per facta concludentia, e la nullità di protezione per difetto di forma opera soltanto a vantaggio del cliente. Parimenti, gli estratti conto non costituiscono l’unico mezzo di prova dell’andamento del rapporto, potendo il giudice del merito avvalersi di contabili bancarie, scritture contabili, estratti scalari o altri strumenti idonei, nonché del criterio dell’azzeramento del saldo in caso di incompletezza documentale.

Il Fatto

Il correntista e una società, cessionaria di parte del credito, convennero in giudizio la banca lamentando l’applicazione dell’anatocismo, la nullità delle clausole sugli interessi e l’illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto. Chiesero il ricalcolo degli interessi al tasso legale e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Tribunale accolse le domande e condannò la banca al pagamento di una somma complessiva. La Corte di appello, su gravame dell’istituto di credito, riformò la decisione e rigettò integralmente le domande, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sugli attori per la mancata produzione dei contratti e la carenza di parte degli estratti conto. Gli eredi del correntista e la società ricorsero per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha scrutinato con priorità logica il motivo sulla specificità dei motivi d’appello, ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui, ai fini dell’art. 342 cod. proc. civ., le ragioni di fatto e di diritto possono coincidere con quelle già addotte in primo grado, purché la critica alla decisione impugnata risulti adeguata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che i rapporti di conto corrente erano sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993. In quel regime la conclusione del contratto poteva avvenire per facta concludentia, senza obbligo di forma scritta a pena di nullità. Ne deriva che la prova dei contratti poteva essere fornita anche con mezzi diversi dallo scritto.

La Corte ha inoltre affermato che la nullità di protezione prevista dall’art. 117, comma 1, T.U.B. opera soltanto a vantaggio del cliente, il quale può scegliere se avvalersi del contratto o invocare il vizio. A chi invoca il contratto non può essere opposto l’onere di provarlo documentalmente, né il limite dell’art. 2725 cod. civ., potendo la conclusione del negozio essere dimostrata per presunzioni.

Quanto agli estratti conto, la Corte ha ribadito che essi non sono l’unico strumento di ricostruzione delle movimentazioni. Il giudice può valorizzare contabili bancarie, scritture contabili, estratti scalari e ogni altro elemento idoneo, nonché la condotta processuale delle parti ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.. Solo ove il risultato resti irraggiungibile può ricorrersi, con adeguata motivazione, al criterio dell’azzeramento del saldo.

Da ultimo, la Corte ha rilevato che la banca, con le conclusioni dell’atto di appello, aveva chiesto la riduzione della condanna a un importo minore, facendo così acquiescenza alle condizioni economiche sottese a quel ricalcolo. La decisione di integrale rigetto delle domande originarie è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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