Ricorso inammissibile per sovrapposizione di motivi eterogenei (Cass. civ. Sez. I n. 25903 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti, in modo generico e cumulativo, vizi di natura eterogenea, sovrapponendo censure motivazionali ed errores in iudicando riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., così riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. L’inammissibilità è superata solo quando la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, consentendone l’esame separato. Nei giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in caso di c.d. doppia conforme in facto. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, con decreto ingiuntivo e successivo provvedimento di integrazione, ordinava a una società in liquidazione e ai suoi fideiussori di pagare a una banca una somma complessiva, per saldo di un rapporto di conto corrente e per l’escussione di un credito di firma. Gli ingiunti proponevano opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., contestando la legittimità del rapporto e chiedendo il risarcimento dei danni per illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
Nel corso del giudizio interveniva la società divenuta titolare dei crediti per effetto di una scissione parziale. Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto e condannava gli opponenti al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’appello respingeva il gravame proposto dai soli fideiussori. Avverso tale pronuncia i fideiussori proponevano ricorso per cassazione con due motivi, entrambi recanti plurime censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ritenendola condivisibile e conforme alla successiva giurisprudenza di legittimità. Rileva che i ricorrenti, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., hanno criticato la proposta solo in un punto, senza argomentare sulle ulteriori e decisive cause di inammissibilità.
I due motivi sono scrutinabili congiuntamente perché affetti dalle medesime ragioni di inammissibilità. Essi prospettano, in primo luogo, vizi eterogenei in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione, riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. La Corte ricorda che la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi eterogenei è inammissibile, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili.
L’inammissibilità può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze scindibili, come affermato da Cass. n. 39169 del 2021. Nel caso concreto, tuttavia, i motivi non consentono di individuare le doglianze riconducibili ai singoli vizi, così rimettendo al giudice il compito di isolarle.
Quanto al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte osserva che, in forza dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la doppia conforme esclude il ricorso per cassazione. Il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità: onere rimasto inadempiuto. Inoltre, il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico e non di questioni o argomentazioni.
Infine, sull’art. 112 cod. proc. civ., la Corte esclude ogni omessa pronuncia, poiché la decisione adottata in contrasto con la pretesa della parte ne comporta il rigetto. Definendo il giudizio in conformità alla proposta, il Collegio condanna i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e, ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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