Autotutela facoltativa e silenzio: nessun obbligo di revoca dell’aggiudicazione (TAR Campania n. 2206 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela dell’amministrazione in materia di contratti pubblici conserva natura discrezionale. Le disposizioni degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 non configurano un obbligo di provvedere sulla istanza di revoca o di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione. Fuori dai casi tassativi di autotutela doverosa e da quelli connotati da conclamate esigenze di giustizia, il silenzio dell’amministrazione non è coercibile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è pertanto inammissibile. La perdita sopravvenuta del requisito premiale della disponibilità del centro di cottura non integra di per sé una ipotesi di autotutela doverosa, restando rimessa all’amministrazione la valutazione di opportunità della conservazione del contratto.

Il Fatto

Il Comune ha aggiudicato il servizio di refezione scolastica per il triennio 2024-2026 a una impresa controinteressata, seconda in graduatoria la ricorrente. L’aggiudicazione si è fondata, tra l’altro, sul punteggio premiale riconosciuto per la disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale.

Successivamente, la controinteressata ha perso la disponibilità di quell’impianto. La ricorrente ha quindi presentato al Comune, in data 7 luglio 2025, una istanza di autotutela volta a ottenere la revoca dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del potere di autotutela. Le norme di diritto interno che lo disciplinano non contemplano ipotesi di autotutela doverosa. L’art. 21-nonies e l’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 attribuiscono all’amministrazione un potere facoltativo, non coercibile dall’esterno attraverso il silenzio-inadempimento.

Il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. è dunque esperibile solo nei casi tassativamente stabiliti. La giurisprudenza li individua negli incentivi decaduti per effetto del principio dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, nelle istanze di esercizio dei poteri inibitori previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 a fronte di una segnalazione certificata, e negli atti amministrativi anticomunitari. A tali ipotesi si aggiungono i casi eccezionali connotati da tratti di evidente peculiarità.

Il Collegio richiama il principio secondo cui i casi normativi di autotutela doverosa non costituiscono eccezioni alla regola dell’art. 21-nonies, ma forme definite di doverosità. In materia di contratti pubblici, la natura discrezionale del potere è confermata dall’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che disciplina le sopravvenienze in corso di esecuzione e qualifica come facoltativo il potere di risolvere il contratto.

Nel caso concreto non emergono speciali esigenze di equità o giustizia. La perdita del punto cottura è circostanza valutabile dall’amministrazione ai fini dell’opportunità della conservazione del contratto, tenuto conto della capacità dell’aggiudicataria di garantire il servizio con gli altri impianti disponibili. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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