L’omesso riscontro istruttorio integra l’illecito anche se tardivamente sanato (TAR Lazio n. 9213 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito di cui all’art. 128-duodecies, comma 1, TUB, in tema di mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti dall’Organismo, si perfeziona alla scadenza del termine assegnato dall’OAM, senza che la produzione documentale tardiva effettuata in sede di controdeduzioni possa qualificarsi come condotta sanante. La violazione si consuma ogniqualvolta l’iscritto non dia riscontro a una richiesta dell’Amministrazione, la quale ha precisato modalità e termini di risposta. Ai fini della recidiva non è richiesta l’identità completa tra le fattispecie, essendo sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici contestati, caratterizzati dalla mancata cooperazione con l’Autorità di vigilanza. La commisurazione della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, impugnava la sanzione della sospensione per dieci giorni irrogata dall’OAM all’esito di un procedimento sanzionatorio avviato per il mancato riscontro a una richiesta documentale dell’Ufficio Vigilanza del 9 novembre 2023, relativa a rapporti commerciali intercorsi con due persone giuridiche e una persona fisica. La richiesta non veniva riscontrata nei termini, mentre la documentazione veniva prodotta solo in sede di controdeduzioni, successivamente all’avvio del procedimento sanzionatorio. L’OAM contestava altresì il carattere reiterativo della condotta, avendo il ricorrente riportato una precedente sanzione pecuniaria nel 2020 per analoga violazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto la tesi del ricorrente secondo cui il presupposto della sanzione sarebbe costituito dalla totale omissione e non dalla tardività della risposta. Una simile ricostruzione negherebbe l’esistenza del dovere collaborativo gravante sugli iscritti nella fase istruttoria precedente l’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, determinando un’abrogazione implicita dell’art. 128-duodecies TUB. La violazione si consuma alla scadenza del termine assegnato dall’OAM, essendo completezza e tempestività del riscontro essenziali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Quanto alla produzione documentale effettuata in sede di controdeduzioni, la Corte ha escluso che possa configurarsi come condotta sanante: la normativa di settore non prevede un’ipotesi di ravvedimento postumo e la finalità del procedimento sanzionatorio è accertare se la condotta antecedente abbia violato la disciplina. La produzione difensiva successiva non può privare di rilevanza un illecito già perfezionato.
Sulla recidiva, il Collegio ha precisato che non è richiesta l’identità completa tra le fattispecie, essendo sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici. Nel caso di specie rileva la condotta di mancata cooperazione con l’Autorità di vigilanza, restando irrilevanti le diverse natura della documentazione richiesta nel 2018 e le violazioni contestate nel precedente procedimento.
Quanto ai termini procedimentali, l’unico termine perentorio previsto dall’art. 145-bis TUB concerne il segmento tra l’accertamento della violazione e l’avvio del procedimento, pari a centoventi giorni, rispettato nel caso di specie. La durata complessiva del procedimento e la sospensione del procedimento di cancellazione volontaria trovano fondamento nelle disposizioni regolamentari non impugnate, la cui legittimità non poteva essere esaminata d’ufficio nel giudizio amministrativo, improntato al principio dispositivo.
La sanzione è stata infine ritenuta proporzionata, attestandosi alla misura minima della tipologia sanzionatoria successiva a quella pecuniaria già irrogata nel 2020, senza sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Nota della Redazione
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