Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 2204 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a., il creditore della pubblica amministrazione può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, una volta intrapresa quest’ultima via, non può pretendere le spese sostenute per atti non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla l. n. 30 del 1997, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la sua applicazione non risulti equa.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stata riconosciuta l’anzianità pre ruolo e il diritto al trattamento economico della fascia stipendiale corrispondente, con condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro e delle spese di lite.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione, munito di formula esecutiva, senza essere impugnato. Alla domanda principale il ricorrente affianca la richiesta di nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituisce con memoria di stile. La causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il ricorso risulta proposto nel rispetto dell’art. 114 c.p.a. La sentenza è stata notificata al Ministero e non è stata appellata, come attestato dalla cancelleria. È inoltre ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Il Ministero non ha offerto prova dell’adempimento alle statuizioni giudiziali. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine di esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento il Tribunale nomina un commissario ad acta, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Sul regime delle spese il Collegio distingue. Nel giudizio di ottemperanza le somme relative a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in quanto funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della medesima e agli atti accessori, perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto, che attengono al procedimento di esecuzione forzata, né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché il ricorso a strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. In tal senso il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto.

Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreqntes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore costituitosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *