Il sindacato sul voto di ammissione all’esame resta tecnico-discrezionale (TAR Campania n. 2205 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo scolastico e la conseguente valutazione finale costituiscono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale della commissione e del collegio docenti, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. I criteri deliberati dal collegio docenti ai sensi dell’art. 8, comma 7, d.lgs. n. 62/2017 non sono illegittimi per pretesa opacità quando i sottocriteri siano articolati in una progressione quantitativa e qualitativa dei livelli raggiunti, idonea a differenziare le fasce di voto. La censura che si sostanzi nella proposta di una griglia valutativa alternativa si risolve in un’inammissibile sostituzione del giudizio dell’amministrazione scolastica.
Il Fatto
I genitori di un alunno, quali rappresentanti legali del figlio minore, impugnavano il provvedimento con cui la commissione di esame di Stato, in esito alla sessione degli esami conclusivi del primo ciclo per l’anno scolastico 2022/2023, aveva attribuito al ragazzo il voto finale di 9/10 anziché quello, ritenuto corretto, di 10/10. Il ricorso era notificato il 26 settembre 2023 e depositato il successivo 13 ottobre.
I ricorrenti contestavano la griglia approvata dal collegio docenti e la sua applicazione, deducendo la carenza di trasparenza degli indicatori e l’incoerenza del voto rispetto al percorso scolastico dell’alunno. Chiedevano l’annullamento della valutazione finale, con riconoscimento del voto di 10/10 o, in subordine, l’ordine di adottare nuovi criteri e di procedere a nuova valutazione. L’amministrazione scolastica si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuato nella legge n. 169/2008, nel d.P.R. n. 122/2009, nel d.lgs. n. 62/2017, nel decreto ministeriale 3710/2017 e nella legge n. 92/2019. Il fulcro della controversia è la determinazione del voto di ammissione e la sua incidenza sulla valutazione finale complessiva, che l’art. 8, comma 7, d.lgs. n. 62/2017 costruisce come media arrotondata tra voto di ammissione e media dei voti delle prove e del colloquio.
Il primo profilo di doglianza atteneva alla pretesa incomprensibilità dei sottocriteri della tabella approvata dal collegio docenti. I ricorrenti sostenevano la sostanziale fungibilità delle espressioni “ottimi” e “significativi” per l’indicatore dei progressi nel triennio, nonché di “ampie” e “ampie e ricche” per le conoscenze e abilità. Il TAR ha respinto la censura, valorizzando la lettura integrale della griglia, che per il primo parametro muove da “non significativi” (voto 4, non ammissione) fino a “ottimi” (voto 10), passando per livelli intermedi, e per il secondo da “lacunose e carenti” fino ad “ampie e ricche”.
Tale scansione presenta, per il Collegio, un’evidente progressività valutativa dei livelli raggiunti, che rende non condivisibile la tesi della sovrapponibilità dei sottocriteri. La doglianza tradisce, in realtà, la volontà di censurare il giudizio della commissione, con una tabella “sostitutiva” che indica il voto che l’alunno avrebbe dovuto ottenere. Si tratta di operazione inammissibile, perché chiede al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo scolastico.
Quanto all’asserita non congruità del voto rispetto al percorso dello studente, l’amministrazione ha spiegato di aver considerato l’evoluzione dell’alunno, più che meritevole, unitamente alle tappe intermedie di valutazione, con coerenza tra le medie riportate e il voto di scrutinio. La censura sull’indicatore del livello di maturazione è stata giudicata generica, avendo la scuola rappresentato le ragioni della valutazione 9, legate a una riscontrata criticità nell’accettare votazioni non corrispondenti alle aspettative. I ricorrenti non hanno addotto elementi idonei a inficiare, sul piano della logicità e ragionevolezza, il giudizio tecnico-discrezionale. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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