Autotutela su patente nautica: onere della prova a carico dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 487 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione rimuove un titolo abilitativo risalente nel tempo, ancorché formalmente qualificato come revoca, integra un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e postula la dimostrazione piena dei relativi presupposti. L’onere della prova dei fatti costitutivi del potere demolitorio grava sull’Amministrazione che li afferma, secondo il principio di vicinanza della prova, a maggior ragione quando gli elementi dimostrativi siano nella sua esclusiva disponibilità. Le carenze istruttorie e la mancata conservazione degli atti non possono tradursi in pregiudizio per il privato né fondare l’autotutela su mere presunzioni. Quanto più incisivo è l’effetto demolitorio e risalenti sono i fatti riesaminati, tanto più elevato è lo standard probatorio richiesto, dovendo l’atto esplicitare un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, previo bilanciamento con l’affidamento del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di patente nautica per la conduzione di unità da diporto a motore senza limiti dalla costa, rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala nel 2012 quale duplicato di un titolo del 2007, a sua volta sostitutivo della patente conseguita nel 1998. Con provvedimento del 14 settembre 2023, notificato il 16 novembre 2023, l’Amministrazione ha disposto la revoca del titolo “senza limiti”, ritenendo non dimostrata la legittima origine del medesimo in relazione all’esame sostenuto nel 1998.
Un primo procedimento di revoca, avviato nel 2014 e seguito da scritti difensivi del ricorrente, era rimasto privo di esito espresso. Nel 2022 l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento, collegato all’istanza di rinnovo, fondato sulla medesima contestazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 41 del D.M. n. 146/2008 e lesione del principio del ne bis in idem e della ragionevole durata del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riqualificato l’atto: nonostante l’intestazione formale di “revoca”, il provvedimento non rimuove un atto valido per sopravvenuta inopportunità ex art. 21-quinquies, ma muove dall’assunto dell’originaria illegittimità del titolo e va ricondotto all’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, espressamente richiamato nell’epigrafe e nel dispositivo.
Nel merito, la ricostruzione dell’Amministrazione — secondo cui nel 1998 il ricorrente avrebbe sostenuto esclusivamente l’esame per la patente entro dodici miglia — non è apparsa assistita da un quadro probatorio completo e univoco. L’onere di provare i presupposti di fatto del potere demolitorio grava sull’Amministrazione, secondo il principio di vicinanza della prova, tanto più quando la documentazione rilevante sia nella sua esclusiva disponibilità.
Il Tribunale ha rilevato che non sono stati prodotti il verbale d’esame del 1998 relativo al titolo “senza limiti”, il registro integrale dei verbali d’esame di quell’anno, né una certificazione archivistica attestante l’inesistenza di ulteriori verbali per la medesima sessione. L’allegato richiamato dall’Amministrazione è un registro delle dichiarazioni di disponibilità, non un verbale d’esame, che strutturalmente è atto redatto e sottoscritto dalla commissione. Né è stato dimostrato che la prassi dell’epoca imponesse un solo verbale per sessione.
Quanto all’interesse pubblico, il Collegio ha escluso che il generico richiamo al ripristino della legalità soddisfi i requisiti dell’art. 21-nonies: le relazioni ispettive del 2014 evidenziano irregolarità amministrative, ma non individuano profili di pericolo attuale. Il potere di autotutela deve inoltre essere esercitato entro un termine ragionevole, specie quando il privato abbia maturato un lecito affidamento sul titolo.
Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato, con salvezza del riesercizio del potere ove fondato su istruttoria completa e motivazione conforme. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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