Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 973 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario non appartenente al giudice amministrativo, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione. Il termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni, opera come condizione di proponibilità dell’azione esecutiva contro la P.A. e va verificato con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Sul piano processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori.

Notificato il titolo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 13 gennaio 2026. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato rimesso in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare le condizioni di proponibilità dell’azione esecutiva. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché la notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre nove mesi dalla notificazione della sentenza.

Ha poi verificato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, requisito necessario ogni volta che non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il requisito è stato comprovato mediante attestazione di segreteria del 18 dicembre 2025. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di attribuire la Carta docente per il valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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