Autotutela riduttiva non integra nuovo accertamento e non va notificata (Cass. civ. Sez. V n. 8306 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione finanziaria, in autotutela, riduce la pretesa tributaria già accertata non integra un nuovo accertamento e non è soggetto al termine decadenziale di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, risolvendosi in una mera revoca parziale del precedente avviso già notificato. La riduzione della pretesa equivale a riduzione della domanda, ammissibile anche in corso di causa e per la prima volta in appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua. Nel giudizio tributario il libero convincimento del giudice di merito resta insindacabile in sede di legittimità e le presunzioni legali sostanziali conservano piena applicabilità, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, rettificando il reddito ai fini IRPEF e addizionali per complessivi € 72.332,83, ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, sul presupposto del possesso di beni indice, segnatamente una compravendita immobiliare e il possesso di autovetture.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Siracusa. In quella sede l’Ufficio rideterminava il reddito in € 30.433,00. La C.t.p. accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 3075/2017, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’avviso come rideterminato in autotutela. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di ammissibilità e merito. Il primo motivo, con cui si lamenta l’error in iudicando per avere la C.t.r. ammesso l’accertamento sostitutivo in autotutela, è dichiarato inammissibile perché introduce eccezioni nuove rispetto ai gradi di merito, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. I motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prosponibili per la prima volta in Cassazione questioni nuove.

Nel merito, il motivo è infondato. L’Ufficio ha applicato correttamente le disposizioni dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, determinando sinteticamente il reddito in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali. La Corte richiama l’arresto Cass. n. 2746 del 2024, secondo cui il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non contrasta con la persistente applicabilità delle presunzioni legali sostanziali.

Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: le censure non illustrano dove e quando sarebbe stato prodotto il nuovo accertamento sostitutivo. Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui solo la modificazione “in aumento” della pretesa originaria impone un nuovo avviso, mentre la modifica in diminuzione non necessita di forme particolari, risolvendosi in una mera riduzione della pretesa originaria (Cass. n. 11699/2016, Cass. n. 13311/2019). L’autotutela parziale, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non doveva essere notificata nel termine decadenziale.

Il terzo motivo è inammissibile: la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito e non configura un vizio sussumibile nell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 20867/2020). Il ricorso viene dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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