Contributi di bonifica sugli impianti fotovoltaici su fondo altrui: onere della prova a carico del Consorzio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7824 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, la specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, integrata dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, determina il venir meno della presunzione di vantaggiosità delle opere e comporta l’inversione dell’onere della prova, che grava sul Consorzio il quale deve dimostrare gli effettivi e specifici benefici fondiari derivanti dalle opere. La legittimazione passiva al pagamento dei contributi sussiste anche nei confronti del proprietario di impianti fotovoltaici insistenti su fondi altrui ricompresi nel perimetro di contribuenza, qualificabili come beni immobili per la connessione strutturale e funzionale con il suolo, ove il proprietario ne mantenga la proprietà separata in virtù di un diritto reale di superficie.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa per conto di un Consorzio di bonifica, contestando la legittimità della pretesa contributiva relativa all’anno 2014. La società eccepiva la mancata adozione del Piano generale di bonifica, l’insussistenza del beneficio fondiario diretto e specifico in relazione agli impianti fotovoltaici installati su terreni di terzi, il difetto di motivazione degli atti e la violazione del contraddittorio.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le doglianze, ritenendo legittima la pretesa e onerata la società di provare l’assenza di benefici. La società ricorreva in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati alla luce del principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 11722 del 2010 e ribadito da Cass. n. 2644 del 2023, secondo cui la specifica contestazione del piano di classifica da parte del contribuente, integrata dalla dedotta mancata approvazione del piano generale di bonifica, fa venire meno la presunzione di benefici e impone al Consorzio l’onere di dimostrare i concreti vantaggi fondiari. La CTR, al contrario, aveva erroneamente addossato alla società l’onere di provare l’assenza di benefici.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha richiamato il principio di Cass. n. 26014 del 2014, affermato in tema di servitù di metanodotto, secondo cui l’assoggettamento ai contributi presuppone la proprietà di immobili inclusi nel perimetro consortile che traggano benefici dalle opere di bonifica, senza che rilevi la titolarità del fondo. Tale principio è stato esteso all’ipotesi del proprietario di impianti fotovoltaici che mantenga la proprietà separata dal suolo in virtù di un diritto reale di superficie.
In relazione alla natura degli impianti, la Corte ha richiamato Cass. n. 6840 del 2024, secondo cui gli impianti fotovoltaici di grande potenza, realizzati per produrre energia da immettere nella rete, costituiscono beni immobili per la connessione strutturale e funzionale con il terreno. La natura immobiliare prescinde dalla precarietà dell’ancoraggio, rilevando la funzione del bene nel contesto spaziale in cui è collocato, coerentemente con la lettura dell’art. 812 cod. civ..
La Corte ha infine rigettato il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata al di sopra del minimo costituzionale, e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la società riportato l’integrale contenuto degli atti impugnati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l’accertamento della natura di costruzione dei pannelli e del vantaggio fondiario.
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Nota della Redazione
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