Nuovo avviso in autotutela e individuazione del maxiperiodo fallimentare (Cass. civ. Sez. V n. 12343 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’autotutela sostitutiva esercitata dall’Amministrazione finanziaria mediante l’annullamento d’ufficio del primo avviso e l’emissione di un nuovo atto, nel rispetto del termine decadenziale, non è preclusa dal precedente annullamento, che non consuma il potere impositivo. L’avviso di accertamento che dia atto di avere esaminato le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è valido, non essendo richiesta la specifica confutazione degli argomenti addotti. È invece fondata la censura che denunci l’errata individuazione temporale del maxiperiodo fallimentare, quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito senza allargamento del thema decidendum.
Il Fatto
A esito di una verifica fiscale, la Guardia di Finanza contestava al contribuente, per l’anno d’imposta 2008, l’omesso inserimento nella dichiarazione personale del reddito d’impresa derivante dalla chiusura della procedura fallimentare di una ditta individuale, di cui egli era avente causa. Il curatore fallimentare aveva presentato la dichiarazione relativa allo stato finale della procedura, esponendo un utile poi rettificato con dichiarazione integrativa.
L’Ufficio notificava quindi un avviso di accertamento, che il contribuente impugnava senza successo in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza della CTR della Toscana il contribuente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. L’Ufficio aveva annullato d’ufficio il primo avviso in via di autotutela, con effetti retroattivi, e aveva poi adottato un provvedimento di rinnovo prima della scadenza del termine decadenziale. L’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, convertito in legge n. 656 del 1994, riconosce espressamente tale potere e il precedente annullamento non determina consumazione del potere impositivo. Gli unici limiti sono il rispetto del termine decadenziale e il divieto di violare il giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato, nella specie non ravvisabili.
Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che è valido l’avviso che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, poiché la nullità consegue solo alle irregolarità espressamente sanzionate o lesive di specifici diritti, e l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni ma non di esplicitarne la valutazione nell’atto. Nel caso concreto il secondo avviso dava comunque atto di avere esaminato e valutato le memorie della parte.
Il quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del pari infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso la CTR ha esposto il proprio iter logico, mentre le ulteriori censure mirano inammissibilmente a una rivalutazione del merito.
È invece fondato il quinto motivo. Il contribuente aveva dedotto fin dal primo grado l’erronea individuazione del periodo d’imposta fallimentare, ritenendo la chiusura della procedura coincidente con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 2011 e non con la data valorizzata dall’Ufficio. La relativa documentazione era stata prodotta in ossequio al principio di autosufficienza. La CTR ha perciò errato nel qualificare la questione come nuova, non essendovi stato allargamento del thema decidendum. I restanti motivi restano assorbiti, perché il loro esame presuppone la corretta individuazione del periodo di imposta.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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