Spese processuali: minimi tariffari inderogabili e obbligo di motivare lo scostamento (Cass. civ. Sez. V n. 9042 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che si discosti dalla nota specifica depositata dalla parte vittoriosa ha l’onere di motivare l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, per consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e ai parametri. A seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, la riduzione rispetto al valore medio non può superare il 50 per cento e la discrezionalità del giudice resta vincolata ai minimi tariffari, con la conseguenza che sono precluse liquidazioni di importi inferiori alla soglia parametrica. Tale assetto è compatibile con la normativa europea sulla concorrenza.
Il Fatto
Il difensore di una contribuente, dichiaratosi antistatario, otteneva dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’accoglimento del ricorso avverso una cartella per il pagamento di un tributo automobilistico, con condanna della Regione Lazio alle spese.
Decorso il termine per il passaggio in giudicato, il difensore attivava il giudizio di ottemperanza per ottenere la corresponsione delle somme liquidate. La sentenza di ottemperanza ometteva di provvedere sulle spese del giudizio. Cassata con rinvio quella pronuncia per omessa pronuncia sulle spese, la causa veniva riassunta davanti alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso liquidando importi inferiori ai valori desumibili dai parametri. Il difensore ricorre in cassazione deducendo la violazione della disciplina sulle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema del rapporto tra nota spese e potere di liquidazione del giudice. In presenza di una nota specifica che indichi le attività svolte e le somme richieste, il giudice non può procedere a una globale determinazione in misura inferiore senza spiegare le ragioni dell’eliminazione o della riduzione delle voci. L’obbligo motivazionale è funzionale a rendere verificabile, in sede di legittimità, la conformità della liquidazione alle risultanze degli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei minimi.
La nota spese opera altresì come limite superiore: il giudice non può attribuire alla parte una somma superiore a quella richiesta. Su questo punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento.
Il nucleo argomentativo riguarda l’evoluzione della disciplina parametrica. Dopo l’abrogazione delle tariffe fisse o minime, il d.m. n. 55/2014 aveva confermato la possibilità di deroga, valorizzando l’inciso “di regola” per gli aumenti e le diminuzioni rispetto ai valori medi. Il d.m. n. 37/2018 ha invece precisato che la riduzione non può superare il 50 per cento rispetto al valore medio, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola”. La Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato reso sul relativo schema, che sottolineava l’intento di superare l’incertezza applicativa e di limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali.
Ne deriva la inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione. La conclusione non è attinta dalle modifiche del d.m. n. 147/2022, non applicabile alla fattispecie, che pure ha soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui ricorrono.
La Corte esclude infine contrasti con la normativa europea, richiamando la sentenza della CGUE del 19 febbraio 2002, C-35/99, che ha riconosciuto la compatibilità dei sistemi tariffari con le regole di concorrenza, e la giurisprudenza nazionale che ne ha ribadito la normale inderogabilità. La sentenza impugnata è cassata con rinvio, per aver ritenuto congrua una somma inferiore al minimo consentito dal massimo abbattimento parametrico, in relazione al valore della causa.
Nota della Redazione
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