Nuove eccezioni in appello tributario: irretroattività della presunzione come mera difesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15258 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello, il divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionabili solo su istanza di parte. Non sono invece precluse le eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio, né le mere difese, tra cui rientrano le deduzioni concernenti la qualificazione giuridica del rapporto o l’individuazione della norma applicabile, espressione del principio iura novit curia. L’eccezione di irretroattività di una norma sopravvenuta, quale la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, costituisce una mera difesa, in quanto attiene alla successione di leggi nel tempo e alla corretta individuazione della disciplina che il giudice deve applicare anche d’ufficio, e come tale è ammissibile se proposta per la prima volta in appello.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un atto di contestazione e di un avviso di accertamento relativi a investimenti e attività finanziarie detenute all’estero. L’ufficio aveva applicato la presunzione di redditività e quella di evasione, rispettivamente di cui all’art. 6 d.l. n. 167/1990 e all’art. 12 d.l. n. 78/2009, per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. Sia la CTP di Como sia la CTR della Lombardia avevano respinto le ragioni della contribuente, che invocava la residenza fiscale in Svizzera e contestava l’applicazione delle presunzioni. In particolare, il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile, in quanto nuova, l’eccezione di irretroattività della presunzione di evasione, introdotta dal 1° luglio 2009, sollevata solo in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per la ritenuta inammissibilità dell’eccezione di irretroattività della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009. Il Supremo Collegio ha precisato che il divieto di nuove eccezioni in appello opera solo per quelle in senso stretto, mentre non preclude le mere difese, consistenti nella deduzione di questioni di diritto, come la corretta individuazione della norma applicabile alla fattispecie, rimesse al dovere del giudice di applicare il diritto vigente ex iura novit curia.
La Corte ha qualificato l’eccezione di irretroattività come una mera difesa, fondata sulla questione della successione di leggi nel tempo, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare anche d’ufficio, discostandosi così dall’erronea qualificazione operata dalla CTR. Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le eccezioni in senso lato e le deduzioni sulla qualificazione giuridica del rapporto sono sempre ammissibili, ha corroborato il principio di diritto affermato.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo e infondato il secondo. In relazione al vizio di motivazione, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse espresso una ragione logicamente ineccepibile nello statuire che il solo saldo negativo del conto corrente estero non fosse idoneo a vincere la presunzione di redditività, potendo dipendere da cause diverse dal difetto di rendimento. La censura di violazione di legge è stata, invece, dichiarata inammissibile per non essersi confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva applicato la presunzione di cui all’art. 6 d.l. n. 167/1990 e non quella di cui all’art. 12 d.l. n. 78/2009. Infine, la mancata ammissione della CTU non è stata ritenuta censurabile, difettando la prova della sua richiesta nel merito.
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Nota della Redazione
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