Doppia conforme e onere di indicare ragioni di fatto diverse (Cass. civ. Sez. I n. 12340 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è tenuto a indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che siano tra loro diverse. Tale onere non è assolto mediante la sola censura del fatto storico, occorrendo la dimostrazione della diversità del ragionamento dei due giudici di merito. In difetto, il motivo è inammissibile.

Il Fatto

La banca agiva per il rimborso di un mutuo chirografario nei confronti di tre soggetti, due dei quali soci di una società. Il decreto ingiuntivo emesso era opposto dai debitori, che contestavano la propria legittimazione passiva, sostenendo che la vera obbligata fosse la società committente di un appalto.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1396/2022, respingeva l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, confermando che il mutuo era stato concluso tra la banca e due dei ricorrenti, con fideiussione del terzo, e che la banca era del tutto estranea al mandato irrevocabile di pagamento intercorso tra le società. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’unico motivo, con il quale si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che il mutuo era stato concesso per saldare un precedente finanziamento e che le due socie erano casalinghe, circostanza che avrebbe dimostrato come la vera obbligata fosse la società.

La Corte ha condiviso la proposta di definizione, rilevando l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. La sentenza di appello aveva confermato l’accertamento di primo grado quanto all’estraneità della banca al rapporto contrattuale intercorso tra le appellanti e la società committente, rapporto avente ad oggetto il mutuo concluso a seguito della morosità nel rimborso di un primo finanziamento.

Tale accertamento di fatto è risultato insuscettibile di essere posto in discussione in sede di legittimità con la censura di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui, nell’ipotesi di doppia conforme, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che siano tra loro diverse.

Nel caso in esame, non solo la parte ricorrente non aveva fornito indicazioni al riguardo, ma dalla stessa decisione impugnata emergeva che le due sentenze di merito si fondavano sulle medesime ragioni di fatto. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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