Autotutela edilizia oltre diciotto mesi esclusa se Comune conosceva quadro unitario (TAR Campania n. 8163 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio, previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 nel testo ratione temporis applicabile, non può essere superato invocando la falsa rappresentazione dei fatti di cui al comma 2-bis quando l’Amministrazione abbia acquisito, già in sede procedimentale, piena conoscenza del quadro unitario degli interventi. La parcellizzazione delle pratiche edilizie non integra la falsa rappresentazione quando sia stata sollecitata dagli stessi uffici comunali per difficoltà di istruzione unitaria. L’affidamento del privato non è tutelabile solo se l’erroneità dei presupposti sia a lui rimproverabile. Decorso inutilmente il termine, l’autotutela tardiva è illegittima e il provvedimento va annullato.
Il Fatto
Una società proprietaria presentava, tra il 2015 e il 2016, una pluralità di titoli edilizi per la trasformazione di un complesso di comodi rurali in un parco residenziale composto da otto unità immobiliari, sei box auto e quattordici stalli di sosta. Il Comune di Napoli, con provvedimento del 13 luglio 2020, annullava d’ufficio uno di tali titoli, relativo a un manufatto identificato in catasto.
La società e il tecnico incaricato impugnavano l’atto davanti al TAR Campania, deducendone la tardività rispetto al consolidarsi del titolo e l’infondatezza dei rilievi. Il Comune resisteva, sostenendo che la parcellizzazione delle pratiche aveva celato il disegno unitario, così legittimando l’autotutela oltre il termine. Il Tribunale disponeva verificazione ex art. 66 c.p.a. sui fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso quanto al tecnico incaricato, per difetto di legittimazione attiva e di interesse ex art. 100 c.p.a.: la qualifica di progettista non radica una posizione differenziata né un’utilità concreta dall’accoglimento. Superata, in ragione di tale carenza, l’eccezione sulla non coincidenza delle posizioni nel ricorso collettivo, il gravame è ammesso per la società.
Quanto alla verificazione, il Tribunale respinge le doglianze di nullità. Nella verificazione non è necessaria la rigorosa applicazione del contraddittorio prevista per la consulenza tecnica d’ufficio, poiché essa consiste in un mero accertamento tecnico a funzione descrittiva. La mancata trasmissione della bozza non inficia le risultanze, potendo il giudice porre direttamente a confronto le posizioni; nel caso concreto il Comune ha comunque partecipato mediante plurime comunicazioni e ha potuto depositare osservazioni. Priva di fondamento è anche la contestazione sulla competenza del verificatore, non richiedendosi la coincidenza con una specifica figura professionale.
Nel merito, il ricorso è accolto per la fondatezza della censura sulla violazione del termine di decadenza dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990. Il Comune invocava il comma 2-bis, sostenendo che la parcellizzazione avesse integrato una falsa rappresentazione idonea a ritardare l’esercizio del potere.
La tesi non è condivisa. La giurisprudenza ammette il superamento del termine quando il titolo sia conseguito su falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, tale da indurre in errore l’Amministrazione e da escludere l’affidamento del privato, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 e dalla Corte cost. n. 88 del 2025. Nel caso di specie, però, dagli atti emerge che la suddivisione in più pratiche era stata sollecitata dagli stessi uffici comunali; che il Comune aveva acquisito la relazione tecnico-storica illustrativa del quadro unitario; che plurimi sopralluoghi erano seguiti senza rilievi. Il verificatore ha confermato che, già prima del sopralluogo del gennaio 2020, l’ente conosceva la pluralità delle istanze. Esclusa la falsa rappresentazione, l’autotutela tardiva è illegittima e il provvedimento va annullato, con condanna del Comune alle spese e al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
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