Inammissibile il rinvio delle gare balneari alla pianificazione (TAR Abruzzo n. 9 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione dei principi eurounitari a tutela della concorrenza, l’atto di indirizzo con cui un Comune subordina l’indizione delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo alla preventiva approvazione degli strumenti di pianificazione demaniale, fissando come termine per lo svolgimento delle gare la data del 30 settembre 2027. Il termine indicato, mutuato dal D.L. n. 131/2024 (conv. in L. n. 166/2024), contrasta con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, e deve essere disapplicato dall’amministrazione. L’A.G.C.M. è legittimata a impugnare gli atti generali, ivi inclusi gli atti di indirizzo, in virtù della posizione qualificata e differenziata riconosciutale dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990. La tutela cautelare può essere anticipata rispetto alla soglia di intervento dell’Autorità.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 208 del 26 giugno 2025, recante “Concessioni demaniali marittime – Atto di indirizzo”. Con tale atto, il Comune aveva demandato al dirigente competente l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni turistico-ricreative, subordinandole però alla definitiva approvazione del PDMC e del PAN “Marina di Vasto” e comunque al termine del 30 settembre 2027.
Il ricorso introduttivo era già stato proposto contro la precedente deliberazione n. 319 del 28.12.2023 e l’inerzia serbata dall’ente. Il Comune resistente eccepiva la natura di mero atto di indirizzo politico-programmatico del provvedimento gravato, privo di rilevanza esterna.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto la domanda cautelare fondata, riconoscendo la sussistenza dell’interesse dell’A.G.C.M. a contestare la legittimità dell’atto. Pur trattandosi di un atto di indirizzo privo di rilevanza esterna, la sua natura elusiva dei principi concorrenziali giustifica l’anticipazione della soglia di intervento dell’Autorità, cui è riconosciuta una posizione qualificata e differenziata rispetto agli altri operatori del mercato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la deliberazione impugnata, pur apparentemente coerente con i principi eurounitari, nella sostanza elude tali principi. Lo svolgimento delle gare viene, infatti, illegittimamente subordinato alla conclusione di un subprocedimento pianificatorio, la cui approvazione non ha data certa, configurando un ingiustificato ostacolo procedimentale con l’obiettivo di procrastinare le procedure selettive sino al 30 settembre 2027.
Il termine del 30.09.2027, mutuato dal D.L. n. 131/2024, è stato considerato in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Il Comune aveva l’obbligo di disapplicare la proroga legislativa, non potendo legittimamente prolungare le concessioni in essere. Il Collegio ha, pertanto, accolto l’istanza cautelare, ordinando all’ente di indire le procedure selettive entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica dell’ordinanza, senza alcuna ulteriore dilazione.
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Nota della Redazione
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