Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 181 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo può essere esperito quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso, dalla notificazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’esecuzione del giudicato non incontra ostacolo nella mancanza di disponibilità finanziarie: le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e l’amministrazione è comunque tenuta a disporre il pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata con funzione principalmente sollecitatoria, creando la certezza del costo dell’inerzia mediante un termine con effetto liberatorio e applicazione retroattiva della sanzione in caso di superamento. Il commissario ad acta nominato in un dipendente pubblico già incardinato nell’amministrazione debitrice non ha diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per specifici anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La sentenza, pubblicata il 29 dicembre 2023, è stata notificata all’amministrazione il 16 aprile 2024.

Non essendo seguita alcuna condotta adempitiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito eccependo la serialità del contenzioso e chiedendo la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione. L’identità della materia non integra una sufficiente connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore vale come connessione soggettiva. La finalità di ridurre gli oneri processuali non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme esigue.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è ampiamente decorso. Il Collegio ricorda che, per effetto della riforma del processo civile, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione competente.

Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli, all’istituto del pagamento in conto sospeso. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che le norme di bilancio non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo giustifica l’applicazione della misura con finalità principalmente sollecitatoria. In caso di mancata ottemperanza nel termine, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione. Il calcolo sarà effettuato d’ufficio dal commissario e pagato insieme al debito principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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