Nessuna falsa rappresentazione se l’amministrazione deve verificare i requisiti del titolo (Cons. Stato n. 10292 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione di un’istanza di permesso di costruire per un intervento riservato dalla legge a determinate categorie di imprenditori agricoli non integra falsa rappresentazione dei fatti, neppure per reticenza, e non consente all’amministrazione di derogare al termine per l’esercizio del potere di autotutela. È dovere del Comune verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio del titolo edilizio, sicché l’istanza non ha di per sé effetto decettivo. Ove l’amministrazione disponga di informazioni adeguate a rappresentarsi la situazione di fatto e acconsenta consapevolmente all’intervento, il successivo ritiro adottato a distanza di anni esorbita dai limiti della disciplina dell’annullamento d’ufficio e deve essere annullato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di terreni agricoli in due comuni limitrofi e titolari di un’impresa individuale di coltivazione di cereali, presentavano istanza per un permesso di costruire un fabbricato ad uso agricolo mediante accorpamento di cubature. Ottenevano il permesso a costruire n. 126/2016 e il successivo permesso n. 96/2019 ai sensi della legge regionale campana n. 19/2009, realizzando e ultimando le opere assentite.
A distanza di oltre quattro anni dal rilascio, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e, in autotutela, annullava i due titoli, contestando la carenza della qualità di imprenditore agricolo professionale e la rappresentazione mendace per omissione. Il TAR Campania dichiarava in parte improcedibile e in parte respingeva il ricorso, ritenendo integrata la falsa rappresentazione dei presupposti e quindi superabile il termine di decadenza. I ricorrenti appellavano deducendo, tra l’altro, l’intervenuta decadenza del potere e l’insussistenza di dichiarazioni inveritiere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamandosi espressamente ai propri precedenti specifici e conformi, segnatamente la sentenza Sez. IV n. 2489 del 25 marzo 2025, a sua volta collegata alla decisione n. 9307 del 19 novembre 2024. Da tali pronunce ricava il criterio decisivo: la falsa rappresentazione idonea a derogare al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non può essere desunta dal solo contenuto dell’istanza.
La Corte osserva che i ricorrenti non hanno mai dichiarato di possedere il titolo di IAP, ma si sono limitati a presentare una domanda di rilascio dei permessi. Il fatto che l’intervento, presupponendo l’accorpamento di cubature di più lotti, fosse riservato a tale categoria non assume rilievo dirimente: spetta all’amministrazione comunale accertare i requisiti, oggettivi e soggettivi, del titolo edilizio. La presentazione dell’istanza, dunque, non integra reticenza rilevante, non avendo di per sé effetto decettivo per l’ufficio incaricato dell’istruttoria.
Il Collegio sottolinea inoltre che gli istanti avevano dichiarato la propria qualità di imprenditori agricoli. Ne deriva che, al momento del ritiro, l’amministrazione disponeva di informazioni adeguate a rappresentarsi la reale situazione di fatto e aveva acconsentito consapevolmente all’intervento edificatorio. Il ritiro intervenuto a distanza di circa quattro anni esorbita perciò dai limiti della disciplina della autotutela, non configurandosi un caso di false dichiarazioni o rappresentazioni dei fatti da parte dei privati.
In riforma della sentenza di primo grado, il ricorso viene accolto e gli atti impugnati annullati. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dei recenti pronunciamenti su casi analoghi.
Nota della Redazione
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