Carta docente, ottemperanza senza diffida e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 159 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, aventi a oggetto il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, può essere proposta anche senza previa diffida all’Amministrazione. L’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. esclude espressamente l’obbligo di una preventiva messa in mora, poiché l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata non può essere giustificata facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. La condanna al pagamento di somme di danaro, ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., non richiede l’apposizione della formula esecutiva sul titolo. Il giudice dell’ottemperanza, decorso il termine assegnato per l’adempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inerte.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanciano il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici specificati in sentenza, ai sensi dell’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015. Il titolo, divenuto esecutivo e munito di attestazione di conformità, era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Constatata la mancata esecuzione del giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a ottemperare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso. Con riferimento alla deduzione dell’Avvocatura erariale, che eccepiva l’insussistenza di una espressa domanda diretta a ottenere l’esecuzione, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., in base al quale l’azione di ottemperanza può essere proposta “anche senza previa diffida”. Neppure la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità può essere considerata un requisito di procedibilità, non essendo richiesta dall’ordinamento.

Il Collegio ha inoltre rilevato che, ai sensi del citato art. 114 cod. proc. amm. e dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. La sentenza del giudice ordinario deve essere eseguita dall’Amministrazione, che è tenuta ad accreditare le somme in favore della ricorrente sul conto carta elettronica, con accessori come per legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un suo funzionario, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro il successivo termine di 60 giorni. Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’esiguo importo da corrispondere e della produzione di interessi in base al titolo esecutivo.

Il TAR ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, ravvisando profili di potenziale danno erariale connessi alla vicenda, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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