Sei scatti contributivi computabili nella base di calcolo del TFS (TAR Puglia n. 1028 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, non è limitato alla determinazione della base pensionabile, ma si estende alla base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare include espressamente gli aumenti periodici tra le voci computabili ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il riconoscimento del beneficio in caso di cessazione anticipata dal servizio presuppone il compimento del 55° anno di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile. L’amministrazione previdenziale non può escludere le utilità richieste in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Penitenziaria, sono stati collocati a riposo per limiti d’età o per pensione anticipata. Hanno adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

La domanda mirava alla condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella relativa base di calcolo degli aumenti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987. L’INPS non si è costituito in giudizio. La causa è stata riservata per la decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 bis, comma 1, d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

Il d.lgs. n. 165/1997, all’art. 4, comma 2, ha previsto che gli aumenti periodici si attribuiscano anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua. Mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato in origine per il trattamento di fine servizio.

La lacuna è stata colmata dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ai primi due commi dispone che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis. Il comma 3 conferma l’estensione a coloro che hanno chiesto il collocamento in quiescenza a domanda, alle medesime condizioni anagrafiche e di anzianità.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa favorevole ai ricorrenti, menzionando le pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le recenti n. 2833/2023 e n. 2986/2023 della Sezione II, nonché le decisioni dei TAR Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, Lombardia n. 1184/2021, Lazio n. 9011/2022, Catania n. 1568/2022 e Palermo n. 416/2025. Da tale quadro non emergono motivi per discostarsi, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.

Il mancato riconoscimento delle utilità da parte dell’INPS risulta quindi in contrasto con l’interpretazione consolidata. Il ricorso è pertanto fondato, ma limitatamente ai ricorrenti in possesso dei requisiti richiesti. In caso di cessazione anticipata dal servizio è imprescindibile il compimento del 55° anno di età e la maturazione di almeno 35 anni di anzianità utile. Per i due ricorrenti cessati a domanda con 54 anni e 8 mesi e con 54 anni e 11 mesi il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione del rapporto di servizio intercorso e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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