Autotutela di titolo edilizio risalente: obbligo di motivazione rafforzata (TAR Lombardia n. 2556 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio risalente nel tempo, adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, legge n. 241/1990, deve essere sorretto da una motivazione analitica circa la ragionevolezza del termine, l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e la comparazione con gli interessi del privato e dei controinteressati. L’art. 21-nonies legge n. 241/1990 richiamato dal comma 4 dell’art. 19 impone tali presupposti anche in materia edilizia, con la precisazione che il termine ragionevole, per i titoli formati prima dell’introduzione del limite dei dodici mesi, opera come parametro di valutazione. L’onere motivazionale può attenuarsi solo in presenza di interessi pubblici autoevidenti o di accertata non veridicità delle dichiarazioni, non desumibile dal richiamo a meri atti istruttori. La motivazione non può essere integrata in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una porzione di immobile bifamiliare con terreno, ha presentato nel 2003 una denuncia di inizio attività per il recupero a fini abitativi di un sottotetto, con sopraelevazione del tetto e creazione di nuova unità abitativa. L’amministrazione ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni e, nel 2006, il certificato di agibilità.
Nel 2023 un proprietario di fondo limitrofo ha segnalato la violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate. Il Comune ha avviato il procedimento di autotutela, chiuso inizialmente senza sanzioni nel 2024. Dopo un riesame, ha poi annullato d’ufficio la D.I.A. e adottato l’ordinanza di ripristino, impugnate dalla ricorrente davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, assorbente, incentrato sul difetto di motivazione. Ai sensi dell’art. 19 legge n. 241/1990, decorso il termine perentorio di trenta giorni, l’amministrazione può incidere sul titolo solo tramite l’autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies. Il rinvio riguarda la ragionevolezza del termine, l’interesse pubblico ulteriore e il bilanciamento degli interessi. Tali principi valgono anche in materia edilizia.
Il provvedimento impugnato si limita a un elenco di “Visti” e al richiamo a documenti istruttori, senza esplicitare le ragioni della decisione. Manca ogni indicazione sulla ragionevolezza temporale: la D.I.A. risale al 2003 e il ritiro è intervenuto dopo oltre venti anni, senza alcun provvedimento inibitorio nel frattempo. Per i titoli anteriori al limite dei dodici mesi, questo opera come parametro di ragionevolezza, come chiarito dal Cons. Stato n. 1664 del 2022 e dal Cons. Stato n. 3787 del 2020.
Neppure emerge dal provvedimento un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal ripristino della legalità, né la ponderazione con l’interesse della ricorrente. La giurisprudenza citata — Cons. Stato n. 5830 del 2024 e Cons. Stato n. 351 del 2016 — esige ragioni che facciano apparire l’atto illegittimo confliggente con la protezione attuale di valori pubblici specifici. Il Collegio esclude che ricorra un interesse pubblico autoevidente capace di attenuare l’onere motivazionale.
Quanto alla prospettata falsa rappresentazione, richiamando Cons. Stato n. 2856 del 2024, il Collegio rileva che dal provvedimento non emerge: l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se la ridotta distanza fosse comunque evincibile nell’ordinaria istruttoria. Il richiamo per relationem a pareri legali e memorie endoprocedimentali non regge, trattandosi di atti meramente istruttori, non di accertamenti di fatti o di provvedimenti definitivi. Le argomentazioni difensive sulla presunta falsità documentale non possono essere esaminate per la prima volta in giudizio, costituendo integrazione postuma della motivazione.
Il provvedimento è dunque illegittimo per difetto di motivazione e va annullato. Da ciò discende l’illegittimità anche dell’ordinanza di ripristino, fondata sul presupposto del valido annullamento del titolo. Gli altri motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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