Quote latte, impugnazione cartella esattoriale e limiti del giudizio sull’intimazione (TAR Lombardia n. 2558 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sul latte, i vizi che attengono alla determinazione sostanziale del debito e al contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea devono essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione degli atti che quella pretesa fondano, e non mediante l’impugnazione degli atti successivi della fase riscossiva. L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono impugnabili solo per vizi propri, restando estranei alla loro cognizione i profili afferenti al merito della pretesa. La definitività del prelievo, conseguente alla mancata contestazione degli atti presupposti, preclude di avvalersi delle sentenze della Corte di giustizia UE che hanno dichiarato il contrasto della normativa nazionale con il diritto europeo.
Il Fatto
Una società agricola, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di un’azienda individuale, ha impugnato una cartella di pagamento emessa da Agea per oltre un milione di euro, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte delle campagne 2005, 2006 e 2007. La cartella, dichiaratamente notificata nel dicembre 2018, era stata preceduta dalla sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Sondrio.
Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato l’intimazione di pagamento, l’atto di pignoramento di crediti presso terzi e la comunicazione di iscrizione ipotecaria di Ader. Agea e Ader si sono costituite chiedendo la reiezione del gravame. La sospensiva è stata concessa con ordinanza del gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm. e la lettura ampia datane dal Consiglio di Stato, che vi ricomprende l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quali atti di attuazione del prelievo supplementare.
Quanto alla richiesta di rinvio fondata sull’art. 10-ter d.l. n. 69/2023, istitutivo dell’organismo collegiale di definizione transattiva delle posizioni debitorie, il Tribunale la respinge: il decreto attuativo di nomina dell’organismo è stato adottato nel febbraio 2025 e la parte non ha allegato né documentato alcun impedimento alla presentazione dell’istanza. Il riferimento orale del difensore, senza indicazione di data di futura proposizione, non integra i presupposti di eccezionalità dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Per l’annata 2007/2008 il Collegio dichiara l’improcedibilità delle domande per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della produzione documentale della difesa erariale e della dichiarazione della ricorrente circa la procedura di discarico in corso, in ottemperanza alle sentenze che hanno annullato le intimazioni relative a quella campagna.
Nel merito delle eccezioni preliminari, il Tribunale accoglie quella di inammissibilità del ricorso introduttivo per ne bis in idem: esso costituisce duplicazione di un ricorso proposto avverso la medesima cartella con motivi identici. Il ricorso è altresì inammissibile nei motivi attinenti al merito della pretesa, già definita in senso negativo per l’interessato con giudicato.
Residuano i motivi aggiunti. Richiamando l’art. 25 e l’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, il Collegio ricorda il consolidato orientamento secondo cui l’intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. La definitività del prelievo preclude di avvalersi delle sentenze della Corte di giustizia UE sul rimborso del prelievo in eccesso, poiché la stabilità dei rapporti giuridici impedisce di rimettere in discussione provvedimenti non tempestivamente contestati. Identiche regole valgono per la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Il primo motivo aggiunto, sulla mancata rateizzazione ex legge n. 44/2012, è infondato in fatto: la procedura non fu perfezionata dal produttore. Il terzo motivo, sulla non debenza degli interessi, è infondato e ai limiti dell’inammissibilità per genericità; la stessa richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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