Inottemperanza della pubblica amministrazione alla sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3415 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudicato amministrativo, l’accertamento del diritto del docente alla carta docente costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In tale sede, il G.A. condanna l’amministrazione inadempiente a dare integrale esecuzione alla sentenza, entro un termine perentorio, e nomina sin da subito un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che sia necessaria la previa condanna alla penalità di mora, la cui concessione resta subordinata alla verifica in concreto dei presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3126 del 2024 che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione il relativo importo. Nonostante la notifica del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, ormai passato in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza avanti al TAR per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della documentazione prodotta dalla ricorrente, finalizzata a comprovare l’esistenza del titolo esecutivo e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Superata tale verifica, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa risultava adeguatamente documentata e l’amministrazione non aveva contestato il proprio inadempimento. Il giudice ha quindi accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, ordinando alla stessa di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da questi delegato, che provvederà all’adempimento sostitutivo entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso per tale attività.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il TAR non ne ha disposto la concessione, ritenendo non sussistenti i presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere. Ha tuttavia precisato che la penalità potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la sentenza. Il giudice ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte a favore del difensore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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