Autovelox: prova della taratura e contestazioni sulla strada e segnaletica (Cass. 7374/2026)
Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 7374, depositata il 27 marzo 2026.
Questione esaminata
La controversia riguardava alcuni verbali per eccesso di velocità rilevati mediante il dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r. L’opponente contestava l’assenza di omologazione e la regolarità delle verifiche tecniche, nonché l’idoneità del tratto stradale al controllo remoto e l’adeguatezza della segnaletica di preavviso.
Principio affermato
In presenza di una specifica contestazione sull’affidabilità di un apparecchio di rilevamento a distanza, il giudice deve verificare se siano state eseguite le necessarie verifiche di funzionalità e taratura. L’Amministrazione ha l’onere di fornire la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica mediante le relative certificazioni. Quanto all’individuazione prefettizia dei tratti sui quali è ammesso il controllo remoto, le valutazioni discrezionali dell’autorità non sono sindacabili nel merito; il controllo giudiziario resta limitato ai vizi di legittimità.
Motivazione della Cassazione
Nel caso concreto, il certificato prodotto dall’Amministrazione dimostrava che l’apparecchio era stato sottoposto a verifica periodica il 21 dicembre 2020, mentre i verbali erano stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021, quindi entro l’anno dalla verifica. La Corte ha perciò ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, correggendo in parte la motivazione del Tribunale. Ha inoltre giudicato generica la contestazione sulle caratteristiche della strada: la qualificazione come strada urbana di scorrimento dipende dagli elementi strutturali previsti dall’art. 2 del Codice della strada, non dalla sola lunghezza del tratto. Le doglianze sulla segnaletica sono state dichiarate inammissibili perché prive della necessaria specificità e dell’indicazione puntuale dei documenti prodotti. Il ricorso è stato rigettato.
Rilevanza pratica
La decisione mostra che una contestazione tecnica dell’autovelox deve essere precisa, ma può essere superata dall’Amministrazione producendo certificazioni idonee e riferibili al periodo dell’accertamento. Anche le contestazioni sulla strada e sulla visibilità della postazione devono indicare fatti e prove specifici: affermazioni generiche o documenti non correttamente richiamati non consentono il riesame in Cassazione.