Concorsi pubblici: l’autovincolo dell’amministrazione nei criteri di valutazione dei titoli (TAR Lazio n. 13061 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ogni concorso pubblico, l’obbligo di rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione di prove e titoli, ex artt. 3, co. 2, lett. c), 8 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, costituisce corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il bando di concorso, quale lex specialis, vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, che non può introdurre in sede applicativa specificazioni integrative o condizioni restrittive non preventivamente indicate, dovendo ogni eventuale distinzione trovare ingresso nella fase di predisposizione delle regole della competizione. Ne consegue che, una volta consumata la scelta di valutare gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra”, la commissione è autovincolata a riconoscere tutti gli incarichi sussumibili nel perimetro semantico della clausola, senza operare interventi additivi o manipolativi in fase applicativa.

Il Fatto

Un sovrintendente della Polizia di Stato partecipava a un concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore. All’esito della procedura, la commissione non valutava gli incarichi di “responsabile” di sezioni e uffici dallo stesso ricoperti, riconoscendogli un punteggio inferiore a quello massimo previsto. Il candidato, collocatosi in posizione non utile in graduatoria, impugnava gli atti del concorso.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, l’amministrazione, con nuovo verbale, confermava la valutazione già espressa. Il ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti avverso tale nuova determinazione, deducendo la violazione del bando e dei criteri di valutazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti, ha anzitutto richiamato il principio della rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, finalizzato a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. La previa fissazione dei criteri, infatti, opera come autolimitazione della discrezionalità tecnica della commissione, impedendo che le valutazioni possano essere condizionate dalla conoscenza delle posizioni dei singoli candidati.

La sentenza ha evidenziato come il bando di concorso, nel prevedere tra i titoli valutabili gli “incarichi e servizi di particolare rilevanza” e, tra questi, quelli di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra“, abbia già esercitato e consumato la discrezionalità amministrativa. L’amministrazione si è pertanto autovincolata a valutare tutti gli incarichi riconducibili a tale descrizione, senza poter introdurre in fase applicativa distinzioni o condizioni più restrittive non contemplate nella lex specialis.

Il Collegio ha respinto la tesi dell’amministrazione che richiamava la circolare n. 333-A/9806.D.1 del 2008 e l’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957 per limitare la valutazione ai soli incarichi eccedenti le “normali mansioni di ufficio”. Tale interpretazione è stata ritenuta contraria al dato letterale del bando e alla sua ratio, volta a selezionare profili capaci di svolgere funzioni direttive. La valutazione di un incarico di responsabilità svolto con stabilità e continuità, come quello ricoperto dal ricorrente, è stata considerata un indicatore più affidabile dell’attitudine a ricoprire la mansione superiore.

La motivazione postuma dell’amministrazione è stata giudicata insufficiente, non avendo spiegato le ragioni dell’attribuzione di un punteggio ridotto per incarichi astrattamente riconducibili alle categorie del bando e svolti per un lungo periodo. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, annullando in parte qua la graduatoria e ordinando all’amministrazione di attribuire al ricorrente il punteggio integralmente negato, non residuando spazi per un ulteriore esercizio della discrezionalità. La condanna alle spese è stata posta a carico del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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