Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la Carta Elettronica del Docente (TAR Sardegna n. 264 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro che abbiano condannato l’Amministrazione a un obbligo di facere, quale l’accredito del beneficio sulla Carta Elettronica del Docente. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la domanda va accolta. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
L’odierna ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha agito davanti al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente. Con sentenza del 7 marzo 2025, il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2023-2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 19 marzo 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo seguito alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La domanda è stata ritenuta fondata, in quanto dall’esame degli atti non risultava alcuna attività satisfattiva dell’Amministrazione. Il collegio ha quindi disposto l’accoglimento del ricorso, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’esecuzione, con espressa previsione della facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il collegio ha infine regolato le spese di lite, ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente ma riducendone l’importo a euro 400,00, in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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