Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di adesione al payback ridotto (TAR Lazio n. 13051 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da un’azienda fornitrice di dispositivi medici avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, allorché la società abbia volontariamente aderito al meccanismo definitorio di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, versando la quota del 25% degli importi addebitati. Il versamento integrale estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, rendendo il conseguimento del bene della vita (estinzione del debito con pagamento ridotto) ontologicamente diverso da quello perseguito con il gravame (annullamento dei provvedimenti senza alcun pagamento). La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’accertamento dell’avvenuto versamento da parte dell’amministrazione, la cui comunicazione è prevista solo ai fini della cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Abruzzo e i decreti ministeriali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le delibere delle ASL abruzzesi e gli atti presupposti. Il ricorso, articolato in dieci motivi, contestava il sistema del payback sia sotto il profilo dei vizi propri dei provvedimenti sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria di riferimento.
Nelle more del giudizio, la società depositava note con cui comunicava di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto addebitatole. Essa dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici con il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dalla conversione del decreto. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, disponendo che le regioni accertino l’avvenuto pagamento e lo comunichino alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha tuttavia evidenziato un ostacolo procedurale: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla legge presuppone il deposito in atti, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione comprovante l’avvenuto versamento. Nella specie, tale deposito non risultava intervenuto, impedendo al Tribunale di pronunciarsi nei termini espressamente contemplati dalla disposizione.
Ciononostante, il Giudice ha ritenuto che la deduzione e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente fossero comunque idonee a far venire meno il potere di decidere nel merito. L’adesione volontaria alla definizione agevolata configura, infatti, un fatto sopravvenuto che priva il ricorrente dell’interesse a ottenere l’annullamento degli atti impugnati, atteso che il meccanismo consente di conseguire un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento ridotto — diverso da quello originariamente perseguito con il gravame, ossia l’eliminazione dei provvedimenti dal mondo giuridico senza alcun esborso.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la natura volontaria dell’adesione al meccanismo transattivo, e ha compensato integralmente le spese di lite, in ragione delle peculiarità della vicenda e della novità della disciplina applicata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.