Decadenza dagli incentivi fotovoltaici per DIA inidonea e dichiarazioni non veritiere (TAR Lazio n. 3793 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come novellato dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, è ancorata ai presupposti dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, con la conseguenza che il termine ragionevole per il suo esercizio decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento del provvedimento. Le violazioni rilevanti di cui alle lettere a) e j) del D.M. 31 gennaio 2014 — presentazione di dati o documenti non veritieri e insussistenza dei titoli abilitativi richiesti per l’accesso agli incentivi — comportano la decadenza integrale dal beneficio, con recupero delle somme erogate, e precludono ogni rimodulazione della tariffa ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. La decadenza non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria, e non richiede la valutazione dell’elemento soggettivo. La falsa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario esclude la configurabilità di un legittimo affidamento e giustifica la prevalenza dell’interesse pubblico al recupero delle erogazioni non spettanti.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del Quarto Conto energia. Nel 2016 il GSE avviava un procedimento di verifica a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura nei confronti del legale rappresentante, per l’artificiosa suddivisione di un unico impianto in tre impianti contigui realizzati con denuncia di inizio attività in luogo dell’autorizzazione unica regionale. Il procedimento si concludeva nel 2017 con il riconoscimento della spettanza degli incentivi, non essendo emerse violazioni rilevanti.
Nel 2020 il GSE sospendeva l’erogazione degli incentivi fino all’esito del procedimento penale. Le successive pronunce di merito e della Corte di Cassazione, sez. VI, confermavano la lottizzazione abusiva e la responsabilità amministrativa della società derivante dal reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il GSE riapriva quindi la verifica e adottava il provvedimento di decadenza integrale dagli incentivi, con richiesta di restituzione di quanto percepito. In questa sede la società impugna tale provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi di ricorso. Quanto alla prospettata violazione dei principi dell’autotutela, il TAR rileva che il termine per l’esercizio del potere decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze. Nel caso di specie gli elementi posti a fondamento della decadenza sono emersi solo a seguito del procedimento penale, quando il GSE ha acquisito in via definitiva il quadro fattuale relativo al momento genetico del rapporto incentivante.
La tesi della ricorrente, secondo cui il giudizio penale riguarderebbe profili estranei alla valutazione del GSE, è priva di pregio. Le pronunce penali hanno accertato non solo l’unicità dell’iniziativa economica e l’artificiosa suddivisione degli impianti, ma anche l’inidoneità ab origine dei titoli edilizi e la non veridicità delle dichiarazioni rese al GSE. Tali circostanze integrano le violazioni rilevanti di cui alle lettere a) e j) del D.M. 31 gennaio 2014 e incidono sull’instaurazione del rapporto incentivante, non sulla sola determinazione della tariffa.
Il Collegio esclude ogni margine di rimodulazione. La decadenza parziale e la rideterminazione della tariffa ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 presuppongono che non sia stata accertata una violazione grave e rilevante per l’ottenimento del beneficio. Nel caso in esame la condotta ha condizionato l’accesso all’incentivo, integrando la fattispecie che preclude ogni graduazione.
La decadenza di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 ha natura non sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dall’erronea asseverazione dei requisiti. La giurisprudenza amministrativa e unionale richiamata conferma che non è configurabile alcuna osmosi tra la graduazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e il sistema di verifica in materia di incentivi.
Il GSE ha correttamente valutato le osservazioni pertinenti presentate dalla società, considerandole inidonee a superare le criticità segnalate. Non si ravvisa alcun obbligo di analitica confutazione delle controdeduzioni procedimentali, essendo sufficiente la valutazione delle stesse. La non corretta rappresentazione dei fatti esclude il legittimo affidamento della ricorrente. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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