Nomina del commissario ad acta per la mancata esecuzione della Carta docente (TAR Sardegna n. 291 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione — consistente nella mera liquidazione delle spese legali — non integra l’integrale adempimento dell’obbligo, ove rimanga ineseguito il capo relativo al riconoscimento del diritto sostanziale. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, nonostante la sollecitazione della propria difesa, legittima il giudice amministrativo a nominare un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’adempimento, assegnando un termine congruo e non liquidando compenso per l’attività commissariale trattandosi di dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020, con la corresponsione della somma di € 1000,00 e delle spese di lite. La sentenza, passata in giudicato, era rimasta ineseguita.
La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto solo al pagamento delle spese legali, dichiarando di aver sollecitato gli uffici per l’esecuzione del capitale, senza tuttavia fornire elementi per una risoluzione bonaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva parzialmente ottemperato alla sentenza, limitandosi alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato sul riconoscimento del capitale era rimasto ineseguito. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione della difesa dell’Amministrazione circa la sollecitazione all’esecuzione non fosse sufficiente a garantire l’adempimento, configurandosi un’inerzia che rendeva necessario l’intervento sostitutivo.
Accogliendo l’istanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
La Corte ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività svolta. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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