Transito in altro ruolo non esclude avanzamento dei militari VTSP (Cons. Stato n. 1356 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la domanda di annullamento del diniego opposto a un’istanza di avanzamento costituisce lo strumento processuale con cui è introdotta la pretesa, ma non esaurisce l’oggetto del giudizio, che investe l’accertamento sostanziale della posizione dedotta. Non è pertanto invocabile, in senso puramente impugnatorio, il principio secondo cui l’atto plurimotivato impone la contestazione puntuale di ogni ragione, quando il rilievo dell’amministrazione sia formulato in termini generici e privo di autonoma attitudine decisoria. La natura collettiva del ricorso non preclude l’esame della domanda ove la pretesa si fondi su una situazione fattuale omogenea e su un identico titolo giuridico, ferma la verifica concreta dei presupposti in capo ai singoli. Ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 196 del 1995, unico presupposto per l’inclusione nelle aliquote di avanzamento è la maturazione dei requisiti, mentre le cause di esclusione sono tassative e non comprendono il transito in altro ruolo della medesima amministrazione a seguito di concorso interno.
Il Fatto
Gli appellanti sono militari dell’Aeronautica, arruolatisi tra il 1995 e il 1999 come volontari di truppa in servizio permanente e successivamente transitati nel ruolo dei sergenti per concorso interno. Ritenendo di aver maturato i requisiti per l’avanzamento prima del transito, hanno chiesto nel 2016 la valutazione “ora per allora” per la promozione a primo aviere scelto e la conseguente ricostruzione di carriera.
Il Ministero della difesa ha respinto l’istanza, richiamando l’efficacia solo inter partes dei pronunciamenti invocati e l’asserita carenza dei requisiti di anzianità per alcuni istanti. Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso collettivo inammissibile, per mancata contestazione di quel rilievo e per insufficienza dell’allegazione delle posizioni soggettive. I militari hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della controversia, riconducendola alla giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) del c.p.a. In tale ambito il giudice amministrativo conosce di tutte le posizioni giuridiche soggettive connesse al rapporto. L’impugnazione del diniego è lo strumento processuale della domanda, ma l’oggetto del giudizio resta l’accertamento sostanziale della posizione dedotta.
Da qui l’impossibilità di valorizzare in chiave strettamente impugnatoria il criterio dell’onere di contestazione dei motivi dell’atto plurimotivato. Il rilievo dell’amministrazione sull’anzianità di “alcuni militari” è formulato in modo generico, senza indicazione dei destinatari né degli elementi fattuali: si atteggia a inciso argomentativo, non a ratio decidendi autonoma. Il ricorso collettivo, poi, non è di per sé inammissibile, perché la pretesa si fonda su una situazione omogenea e su un identico titolo giuridico, secondo l’insegnamento richiamato dal Collegio (Cons. Stato, sez. II, n. 9017 del 2025).
Le allegazioni del ricorso introduttivo — arruolamento, anzianità maturata, mancato scrutinio tempestivo, transito nel nuovo ruolo ed esclusione dall’aliquota — integrano il fatto costitutivo e radicano l’interesse ad agire. Non si può esigere un dettaglio tale da confondere l’allegazione con la prova, tanto più che i dati occorrenti sono nella disponibilità dell’amministrazione, nel fascicolo matricolare.
Superato il profilo processuale, la domanda è fondata nel merito. È erronea la qualificazione dell’istanza come estensione di giudicati resi tra terzi: il richiamo alle pronunce costituiva argomento interpretativo, non titolo della domanda. Sulla disciplina applicabile ratione temporis, l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 1995 elenca tassativamente le cause di esclusione e tra esse non figura il transito in altro ruolo della stessa amministrazione per concorso interno (richiamate Cons. Stato, sez. IV, nn. 4310, 4311 e 4312 del 2014, nonché sez. II n. 6530 del 2022 e n. 5867 del 2019). L’esclusione dall’aliquota è quindi priva di fondamento normativo.
L’appello è accolto, la sentenza riformata e il diniego annullato. L’amministrazione dovrà procedere alla valutazione “ora per allora” verificando in concreto, per ciascuno, i requisiti e l’assenza di altre ragioni ostative. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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