(TAR Abruzzo n. 45 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è legittimata ad impugnare anche gli atti di mero indirizzo, privi di rilevanza esterna, quando si pongano in violazione delle norme a tutela della concorrenza, sussistendo in capo all’Autorità un interesse sostanziale al corretto funzionamento del mercato. Le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, devono essere disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione, con effetti tamquam non esset sui rapporti in essere. La procedura di rinnovo di cui all’art. 37 cod. nav. e all’art. 18 reg. es. cod. nav., limitata ai concessionari uscenti, non assicura le garanzie di pubblicità, imparzialità e non discriminazione richieste dal diritto eurounitario ed è pertanto illegittima.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugnava la deliberazione della Giunta comunale con cui l’ente disponeva il differimento delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, nonché gli atti successivi che, facendo applicazione dell’art. 37 cod. nav., avviavano una procedura di rinnovo riservata ai soli concessionari uscenti. A fondamento del ricorso, l’Autorità deduceva il contrasto degli atti con i principi concorrenziali europei e la natura non selettiva delle procedure avviate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito. Quanto allo ius postulandi, la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l’Avvocatura dello Stato, chiamata istituzionalmente a difendere la conformità del diritto interno a quello eurounitario, integra le “ragioni assolutamente eccezionali” che legittimano la difesa dell’Autorità con avvocati del libero foro ex art. 5 R.D. n. 1611/1933. La mancata acquisizione del parere preventivo non determina inammissibilità, essendo mera irregolarità sanabile.
Con riferimento all’interesse ad agire, l’art. 21-bis della legge n. 287/1990 attribuisce all’Autorità una peculiare legittimazione contro qualunque atto, anche generale o di mero indirizzo, idoneo a determinare una restrizione della concorrenza. Né la sopravvenienza normativa della legge n. 166/2024 fa venir meno l’interesse alla decisione di merito, poiché la pronuncia ha utilità in funzione di indirizzo e correzione della futura attività amministrativa, evitando il meccanismo delle proroghe a catena.
Nel merito, richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha affermato che l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, di natura self-executing, impone la disapplicazione delle proroghe automatiche disposte dalla legge n. 118/2022 e successive modifiche, essendo la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 consentita solo a fronte di una procedura selettiva già indetta ed effettivamente avviata.
In relazione ai motivi aggiunti, la procedura di cui all’art. 37 cod. nav., che prende le mosse dall’istanza del concessionario uscente, non garantisce condizioni di pubblicità e imparzialità idonee ad assicurare la massima partecipazione, richiedendosi all’opposto l’indizione di una gara aperta a tutti gli operatori. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati, con condanna dell’ente resistente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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