Avanzo libero Unione comuni non finanzia contributi investimenti comuni aderenti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 155 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota libera dell’avanzo di amministrazione delle Unioni di comuni è soggetta a un impiego tipizzato, secondo l’ordine di priorità e le finalità dell’art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Tale elencazione è tassativa e la nozione di spesa di investimento ivi contenuta alla lettera c) non può essere estesa in via analogica mediante il rinvio alla nozione di investimento dell’art. 3, comma 18, legge n. 350/2003, dettata per finalità diverse, di delimitazione dell’aggregato dell’indebitamento ai sensi dell’art. 119, sesto comma, Cost. La riconduzione dei contributi agli investimenti alla lett. c) del citato art. 187, comma 2, non è pertanto ammissibile, salva espressa previsione di legge o di statuto. L’eventuale erogazione di contributi agli investimenti da parte dell’Unione richiede inoltre che tale tipologia di spesa sia espressamente contemplata tra le funzioni delegate dai comuni partecipanti.

Il Fatto

Il Presidente di una Unione di comuni ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, prospettando l’ipotesi di destinare una quota dell’avanzo libero di amministrazione, accertato in sede di approvazione del rendiconto, alla concessione di contributi per investimenti ai comuni aderenti all’Unione, da assegnare mediante bando.

L’Ente ha rappresentato che tale scelta avrebbe restituito utilità al territorio, avrebbe limitato il ricorso all’indebitamento dei comuni per i propri investimenti e sarebbe stata contenuta entro criteri di prudenza, con mantenimento di una riserva adeguata per la stabilità finanziaria dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Preliminare all’esame del merito è la verifica dei requisiti di ammissibilità soggettiva e di ammissibilità oggettiva, che devono sussistere contestualmente. La Sezione richiama l’orientamento per cui le Unioni di comuni, quali proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza degli stessi, sono assimilabili al comune e possono accedere all’attività consultiva in persona del Presidente, limitatamente alle funzioni proprie esercitate dall’Unione.

Nel caso esaminato il requisito soggettivo è soddisfatto: la richiesta è sottoscritta dal Presidente pro tempore, titolare della rappresentanza legale, e attiene all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Sussiste anche il profilo oggettivo, perché il quesito involge l’ambito applicativo della disciplina sull’utilizzo della quota libera dell’avanzo, riconducibile alla materia della contabilità pubblica e ai principi di armonizzazione dei bilanci.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’art. 187, comma 2, Tuel, che elenca in ordine di priorità le finalità di impiego della quota libera: copertura dei debiti fuori bilancio, provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, finanziamento di spese di investimento, finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, estinzione anticipata di prestiti. La stessa scansione è ribadita dal principio contabile applicato allegato al d.lgs. n. 118/2011.

La differenza decisiva è segnata dalla diversa funzione delle due discipline della nozione di investimento. L’art. 3, comma 18, legge n. 350/2003 adotta una nozione estensiva, funzionale alla ricostruzione dell’aggregato dell’indebitamento e al rispetto dell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo quanto precisato dalla Corte cost. n. 425/2004. L’art. 187, comma 2, Tuel, con un elenco parimenti tassativo, è invece funzionale alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente. Da qui l’esclusione di un’interpretazione analogica che estenda la lett. c) ai contributi agli investimenti.

La Sezione osserva inoltre che l’avanzo libero non è assimilabile a un utile di esercizio rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul suo impiego tipizzato. Sul piano dell’assetto delle funzioni, un’erogazione di contributi agli investimenti da parte dell’Unione presuppone che tale tipologia di spesa sia espressamente contemplata tra le funzioni delegate dai comuni partecipanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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