Indebito previdenziale irripetibile se redditi già noti all’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 141 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione di reversibilità che percepisca esclusivamente trattamenti pensionistici erogati dall’Inps, già rilevati d’ufficio tramite il Casellario centrale dei pensionati, non è tenuto ad alcuna comunicazione reddituale all’Istituto. L’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008, nel porre l’obbligo di comunicare i redditi incidenti sulla prestazione, opera solo in presenza di redditi ulteriori rispetto a quelli conosciuti dall’ente. Ne consegue che la trattenuta per incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 non è giustificata e che l’indebito preteso è irripetibile, con diritto alla restituzione delle somme trattenute. La mancata attivazione della procedura di sospensione e revoca nei tempi e modi previsti dalla disciplina integra un ulteriore profilo di illegittimità del recupero.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di trattamento di reversibilità e di pensione di vecchiaia, ha convenuto l’Inps davanti alla Corte dei conti per accertare l’inesistenza, l’irripetibilità e l’inesigibilità dell’indebito oggettivo contestato per il periodo 2018-2021. L’Istituto, con note del 21 settembre e del 15 novembre 2021, aveva ricalcolato la pensione di reversibilità applicando la trattenuta per incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 nella misura della metà del trattamento, quantificando richieste di recupero per euro 18.668,59 ed euro 5.041,85.

La ricorrente ha sostenuto di percepire solo prestazioni erogate dall’Inps, per importi inferiori ai limiti di reddito previsti, e di essere quindi esonerata da comunicazioni ai sensi della circolare Inps n. 195/2015. L’Istituto ha replicato che l’assenza delle dichiarazioni reddituali dal 2017 al 2021 aveva legittimato la trattenuta massima, invocando la ripetibilità delle somme ex art. 13, l. n. 412/1991 e l’assenza di un affidamento tutelabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente inquadrato l’oggetto del giudizio nell’accertamento dell’irripetibilità delle somme percepite a titolo di reversibilità negli anni 2018-2021, assoggettate a trattenuta a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Ha poi rilevato che è incontestato come la ricorrente abbia percepito, nel periodo, solo prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps e dal medesimo conosciute, senza che l’Istituto abbia allegato l’esistenza di redditi ulteriori e diversi.

Su questa premessa fattuale la Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il testo dell’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008, che impone la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non provvedano integralmente verso l’Amministrazione finanziaria, prevedendo sospensione e, in difetto, revoca definitiva con recupero delle somme.

Il passaggio decisivo è costituito dalla lettura della circolare Inps n. 195/2015, punto 3.3. La Corte ha valorizzato la previsione secondo cui, quando non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alle pensioni erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall’Inps, il titolare non è tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione reddituale. La conferma della situazione resta mera facoltà, esercitabile tramite l’apposita opzione di dichiarazione breve.

Poiché le uniche prestazioni percepite erano trattamenti pensionistici erogati dall’Inps, automaticamente rilevati nel Casellario, la Corte ha escluso la sussistenza di un ulteriore obbligo di comunicazione in capo alla pensionata. Ha aggiunto che la stessa circolare esclude espressamente tale obbligo per il percettore di più pensioni, richiamando Sez. Sicilia, sent. n. 1104/2021.

La Sezione ha poi sviluppato un secondo e autonomo profilo di illegittimità. Non risulta correttamente e tempestivamente avviata la procedura di sospensione e revoca prevista dall’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207/2008: solo con nota del 12 marzo 2021 l’Inps ha comunicato la revoca della quota del trattamento di reversibilità oggetto di richiesta di indebito, e non nei tempi e modi previsti dalla disciplina. Da ciò consegue l’irripetibilità del contestato indebito e il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme già trattenute, oltre accessori. Le spese di lite sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della particolare complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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