Responsabilità contabile per delibera priva di pareri e contratto squilibrato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 6 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio cd. proprio o prosecutorio ex art. 199, comma 2, cod. giust. cont. il giudice del merito non può riesaminare le questioni pregiudiziali o preliminari già decise con la sentenza d’appello, sulle quali si è formato giudicato interno, ivi compresa la prescrizione della pretesa erariale. Il danno erariale da contratto passivo si perfeziona con il pagamento effettivo, non con l’ordinanza di assegnazione delle somme, poiché solo il pagamento determina il depauperamento dell’ente. Integra dolo eventuale la condotta dell’organo politico che adotti una deliberazione autorizzativa di un contratto economicamente squilibrato prescindendo volontariamente dai prescritti pareri di regolarità. La regola dei vantaggi ex art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994 opera solo se l’utilità abbia la medesima attualità e concretezza del danno.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una deliberazione della Giunta provinciale con cui fu autorizzata la stipula di un contratto di locazione novennale avente ad oggetto immobili mai utilizzati dall’ente. Il rapporto negoziale risultò irrazionalmente squilibrato in pregiudizio dell’amministrazione, anche perché la società conduttrice, immessa nel possesso dei beni, non pagò i canoni e il contratto fu risolto anticipatamente.
Dopo un primo giudizio e una pronuncia d’appello che aveva dichiarato insussistente la prescrizione, in sede di rinvio la Sezione territoriale riconobbe la responsabilità amministrativa a titolo doloso degli appellanti, condannandoli in solido al pagamento di una somma pari al 40% del danno contestato. Gli interessati hanno proposto appello, censurando l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, la prescrizione, il travisamento dei fatti, la mancanza dell’elemento soggettivo, la compensatio lucri cum damno e il quantum.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello respinge il primo motivo. L’art. 107 cod. giust. cont., nella formulazione applicabile ratione temporis, fa decorrere il termine trimestrale di riassunzione dalla conoscenza, secondo l’ordinaria diligenza, della cessazione della causa di sospensione. La stessa soluzione opera per il pubblico ministero contabile, la cui legittimazione processuale è stabilita dalla legge e non può essere parificata a quella di un semplice cittadino.
Infondato è anche il secondo motivo. Il rinvio proprio ex art. 199, comma 2, cod. giust. cont. costituisce prosecuzione del medesimo giudizio di merito, sicché non possono riesaminarsi le questioni coperte dal giudicato interno, tra cui la prescrizione. Nel merito, comunque, l’eccezione sarebbe infondata: rileva il pagamento effettivo e non l’ordinanza di assegnazione, perché solo con il pagamento il credito si estingue e il danno diviene attuale e concreto.
Il terzo motivo è respinto. La falsità di una firma non inficia di per sé la veridicità del contenuto di un atto a plurima firma; l’adozione della delibera in assenza dei prescritti pareri esclude la buona fede degli appellanti e rende inapplicabile la scriminante di cui all’art. 1, comma 1 ter, legge n. 20/1994.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio conferma il giudizio di primo grado: emergono elementi indiziari gravi e concordanti, tra cui la macroscopica illegittimità della deliberazione, i tempi compressi di approvazione, la volontaria abdicazione al contributo informativo della burocrazia e il mancato coordinamento tra adempimenti contrattuali e tempi delle lavorazioni. Integra pertanto il dolo eventuale.
Infine, la compensatio lucri cum damno non opera: il vantaggio, per elidere il danno, deve avere la stessa dimensione di attualità e concretezza del danno erariale, e nel caso di specie alcuna utilità è derivata alla comunità amministrata. Il motivo sul quantum è inammissibile per carenza di motivata critica alle ragioni della sentenza, ai sensi dell’art. 190 cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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