Appello pensionistico inammissibile se notificato oltre il termine annuale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 208 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, in mancanza di notificazione, di un anno dalla pubblicazione, a pena di decadenza. Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione rileva il momento della notifica dell’atto, non quello del suo deposito, dovendo trovare applicazione la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La proposizione dell’appello con ricorso, anziché nella forma della citazione prescritta dall’art. 190 c.g.c., è ammessa a condizione che lo stesso sia notificato nel termine di legge. La notifica oltre il termine annuale rende l’appello inammissibile per tardività.

Il Fatto

Una pensionata aveva ottenuto, con una precedente pronuncia della Sezione giurisdizionale per il Lazio, il riconoscimento della decorrenza del proprio trattamento pensionistico e della considerazione per intero del servizio a tempo parziale. Ritenendo che l’Istituto previdenziale avesse poi operato trattenute indebite su ratei pensionistici nel periodo 2009-2013, per un importo complessivo di poco superiore a ventimila euro, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma.

La Sezione regionale ha respinto il ricorso, ritenendo la pretesa estinta per prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 e, in ogni caso, non provata l’indebitezza delle trattenute. La pensionata ha proposto appello, dolendosi dell’applicazione del termine prescrizionale breve e sostenendo che il proprio credito restitutorio, di natura risarcitoria, soggiaceva alla prescrizione decennale.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha esaminato in via preliminare la questione della tardività dell’impugnazione, rilevando d’ufficio il profilo di inammissibilità. Il giudizio di appello in materia pensionistica è disciplinato dagli artt. 177-199 del codice di giustizia contabile, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 170, comma 3, c.g.c.

Quanto ai termini, la Corte ha applicato l’art. 178 c.g.c., che fissa in sessanta giorni il termine per proporre appello dalla notificazione della sentenza e, indipendentemente dalla notificazione, in un anno dalla pubblicazione. Poiché la sentenza impugnata non risultava ritualmente notificata alle parti, trovava applicazione il termine lungo di un anno, decorrente dalla pubblicazione.

La sentenza di primo grado era stata depositata il 5 ottobre 2023; l’appello, pur depositato il 3 novembre 2024, è stato notificato all’appellata solo il 3 maggio 2025. Il termine utile scadeva dunque il 5 novembre 2024. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui ai fini della tempestività rileva il momento della notifica e non quello del deposito, dovendo valere la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Cass., Sez. I, n. 28519/2019 e Sez. VI, n. 8839/2017).

Il Collegio ha inoltre ricordato che la giurisprudenza contabile ammette l’appello proposto con ricorso anziché con citazione, ma solo a condizione che la notifica avvenga nel termine di legge (Corte conti, Sez. III App., n. 230/2020; Corte conti, Sez. II App., n. 48/2019). Nel caso concreto la notifica è intervenuta oltre il termine annuale, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello. La definizione del giudizio su una sola questione preliminare ha giustificato la compensazione integrale delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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