Revoca del nulla osta al lavoro: obbligatorio il soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 1050 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, nessuna disposizione speciale — incluso l’art. 24-bis, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998 — esclude l’applicazione del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990 e dall’art. 30-bis, nono comma, d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione non può revocare il nulla osta rilasciato automaticamente per sola omissione documentale iniziale, ma deve valutare la documentazione integrata dopo il preavviso e determinarsi su di essa. È illegittimo il provvedimento di revoca che ometta tale valutazione e si limiti a formule contraddittorie e vaghe, eludendo l’obbligo di motivazione sulle osservazioni e sui documenti presentati dall’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero, da assumere come assistente familiare convivente a tempo pieno per dodici mesi. Il nulla osta è stato rilasciato automaticamente dopo sessanta giorni. Successivamente la Prefettura ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca, adducendo la mancata produzione dell’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, l’assenza della cessione fabbricato e del documento d’identità del datore di lavoro, nonché la mancanza di una dichiarazione d’impegno a produrre i documenti mancanti.

Il ricorrente ha trasmesso la documentazione mancante nel termine assegnato, ma la Prefettura ha comunque revocato il nulla osta con le stesse ragioni. Esperita senza esito l’istanza di autotutela, il ricorrente ha impugnato il provvedimento. Il Tribunale, sulla domanda cautelare, ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato il quadro normativo applicabile. L’istanza è stata presentata il 4.12.2023, nell’ambito dei flussi programmati dal D.P.C.M. 27 settembre 2023: è quindi erroneo il richiamo, contenuto nel nulla osta, al D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Di conseguenza non trova applicazione l’art. 42, quarto comma, d.l. n. 73/2022, invocato nel provvedimento impugnato, ma la disciplina degli artt. 22 e seguenti del d.lgs. n. 286/1998, come novellata dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo. La tesi della Prefettura — secondo cui la disciplina imporrebbe la produzione contestuale di tutti i documenti, senza possibilità di integrazione, salvo una dichiarazione d’impegno introdotta per via di circolare ministeriale — è erronea. Nessuna disposizione speciale esclude il soccorso istruttorio, né nella forma generale dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990, che consente di chiedere la rettifica di istanze incomplete, né in quella speciale dell’art. 30-bis, nono comma, d.P.R. n. 394/1999, che impone allo Sportello unico di invitare il datore di lavoro alla regolarizzazione e all’integrazione.

Il Collegio ha inoltre osservato che l’omessa dichiarazione d’impegno non può giustificare l’inapplicazione di tali norme: essa non accresce le probabilità di un corretto deposito successivo e, anzi, riconosce implicitamente che la documentazione possa essere inizialmente carente. La Prefettura avrebbe dovuto valutare il contenuto della documentazione prodotta dopo il preavviso e determinarsi su quella base.

È fondato anche il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione. Il provvedimento è redatto su modulo standard che contiene due formule tra loro alternative e antitetiche, senza che sia specificato quale ipotesi ricorra. Come già stigmatizzato dalla Sezione con la sentenza n. 861 del 28.10.2024, non sarebbe bastato indicare l’avvenuta presentazione di osservazioni: la Prefettura avrebbe dovuto valutare i documenti e, se ritenuti inidonei, esplicitare le ragioni dell’inidoneità. L’uso di formule contraddittorie è elusivo dell’obbligo di motivazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della revoca e reviviscenza del nulla osta. Il procedimento arretra alla fase di valutazione delle osservazioni e della documentazione, dovendo la Prefettura concluderlo con un nuovo provvedimento congruamente motivato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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