Dehors e vincolo indiretto: il TAR Puglia dispone accertamenti sulla pubblicità del decreto di tutela (TAR Puglia n. 802 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela indiretta dei beni culturali, l’ordine di rimessione in pristino emanato dalla Soprintendenza presuppone che il decreto istitutivo del vincolo sia stato reso conoscibile all’esterno e, in particolare, comunicato al Comune interessato affinché provveda agli adempimenti di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004. L’accertamento di tali modalità è indispensabile per verificare l’opponibilità del vincolo al proprietario e per valutare la legittimità del provvedimento sanzionatorio. Il regime delle proroghe dei dehors di cui all’art. 26 della l. n. 193/2024, in relazione all’art. 9-ter, comma 5, del d.l. n. 137/2020, richiede un approfondimento istruttorio che il giudice amministrativo può disporre ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi adottato dalla Soprintendenza in relazione a un dehors insistente sullo specchio d’acqua antistante il porto di Trani, di proprietà demaniale. Il provvedimento trovava fondamento nel verbale redatto dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e nell’asserita applicazione del vincolo di tutela indiretta imposto con decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia del 13 aprile 2011, emanato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004.
Nel giudizio cautelare, il Consiglio di Stato aveva accolto l’istanza della ricorrente, riconoscendo il fumus del ricorso con particolare riguardo all’applicazione dell’art. 26 della l. n. 193/2024 sulle proroghe dei dehors e all’assenza di prova dell’opponibilità del vincolo richiamato dall’Amministrazione. Il giudizio di merito è proseguito dinanzi al TAR Puglia, che ha ritenuto necessario approfondire i profili evidenziati in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che le contestazioni relative all’applicazione dell’art. 26, comma 4, della l. n. 193/2024, in relazione all’art. 9-ter, comma 5, del d.l. n. 137/2020, meritano di essere approfondite ai fini della decisione nel merito. L’esito del giudizio dipende, in primo luogo, dalla verifica della legittimità del presupposto del provvedimento impugnato, ossia il decreto istitutivo del vincolo di tutela indiretta.
Il TAR ha osservato che l’Amministrazione statale non ha depositato alcuna documentazione in occasione dell’udienza, nonostante la rilevanza della questione relativa alla conoscibilità del vincolo. La circostanza appare dirimente, considerato che l’opponibilità del vincolo ai terzi e, in particolare, al proprietario dell’area interessata dipende dalla corretta esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
In particolare, il Collegio ha ritenuto necessario accertare le modalità con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia abbia reso pubblica la determinazione del 13 aprile 2011 che ha imposto la tutela vincolistica ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004. L’indagine concerne specificamente la verifica se la Soprintendenza o altro ufficio competente abbia comunicato la determinazione al Comune di Trani, affinché questo procedesse agli adempimenti di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.
Il Tribunale ha pertanto esercitato i poteri istruttori di cui all’art. 63 cod. proc. amm., ordinando al Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per le Province di BT e Foggia di depositare in giudizio, entro il 30 settembre 2026, la documentazione idonea ad attestare le modalità di trasmissione del decreto al Comune di Trani e le forme di pubblicazione ufficiale adottate ai sensi di legge. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata contestualmente fissata al 5 maggio 2027.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.