Termini di soggiorno non perentori: rilevano i requisiti sostanziali (Cons. Stato n. 5424 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 5, comma 2, d.lvo n. 286/1998 e dall’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso non hanno carattere perentorio. L’Amministrazione non può fondare il diniego sul mero decorso del termine, dovendo valutare la sussistenza dei presupposti sostanziali e le sopravvenienze sananti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998. Il principio di non perentorietà dei termini trascende la specificità delle fattispecie di rinnovo, conversione e primo rilascio. Ai sensi dell’art. 22, comma 6-bis, d.lvo n. 286/1998, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto, senza che questo debba avvenire entro otto giorni dall’ingresso.

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava istanza di conversione e rinnovo del nulla osta per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura la dichiarava inammissibile, rilevando che l’interessato, dopo l’ingresso in Italia, non si era attivato negli otto giorni previsti per regolarizzare la permanenza, presentando la richiesta solo successivamente alla scadenza del visto d’ingresso.

Il TAR Calabria respingeva il ricorso, escludendo la pertinenza della giurisprudenza sul rinnovo e sulla conversione di un titolo già rilasciato e valorizzando la mancata attivazione nel termine. Il ricorrente appellava, deducendo l’applicabilità del principio desumibile dall’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998 anche al primo rilascio e la legittimità dell’attività lavorativa svolta in presenza di nulla osta. La Sezione accoglieva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 4492 del 15 dicembre 2025, ritenendo prevalente l’interesse alla conservazione della posizione lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione se i termini per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso abbiano carattere perentorio, così da giustificare automaticamente il diniego. L’Amministrazione sosteneva che la tardività della domanda e la mancata sottoscrizione nel termine di otto giorni assumessero rilievo ostativo, non potendosi estendere al primo rilascio la giurisprudenza sulla conversione.

Il Consiglio di Stato non condivide tale impostazione. Riconosce che la disciplina instaura uno stretto collegamento tra le fasi dell’ingresso e della permanenza, ma rileva che le disposizioni richiamate non attribuiscono a quei termini carattere perentorio, facendone discendere quale conseguenza inevitabile il rigetto della domanda tardiva.

Assume rilievo centrale l’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, che àncora il rilascio e il rinnovo alla sussistenza dei presupposti sostanziali ed esige una valutazione aggiornata degli stessi, la cui integrazione postuma può sanare carenze precedenti. Ne emerge il favor del legislatore per la permanenza dello straniero quando essa si fondi sul possesso attuale dei requisiti.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 7995 del 15 settembre 2022, che, pur relativa alla conversione, enuncia il principio generale di non perentorietà dei termini, dovendo l’attenzione dell’Amministrazione concentrarsi sui presupposti sostanziali di meritevolezza. In questa prospettiva l’art. 22, comma 6-bis, d.lvo n. 286/1998 conferma che il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto, senza richiedere che essa avvenga entro otto giorni.

La Sezione richiama poi Cass. Sez. Un. n. 7892 del 20 maggio 2003, per cui le previsioni sull’ingresso e sul soggiorno, di stretta interpretazione, non consentono il rifiuto per la sola tardività della domanda in mancanza di espressa sanzione di irricevibilità. Nella specie l’Amministrazione non contesta il carattere elusivo della domanda, ma solo il decorso del termine, inidoneo a giustificare l’automatico diniego. L’appello è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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